Legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.
Art. 3
 (Finalità 2 - tutela dell'ambiente e difesa del territorio)
2. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 9/2007, come modificato dal comma 1, continuano a essere accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 e sul capitolo 982 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
4.
L'articolo 12 bis della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), è abrogato.

6.
Per le finalità di cui all'articolo 40, comma 2 bis, lettera a), della legge regionale 9/2007, come aggiunto dal comma 5, è autorizzata la spesa di 34.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 2.1.2.5030 e del capitolo 2611 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributi in conto capitale ai proprietari di superfici forestali per la viabilità forestale".

7.
Per le finalità di cui all'articolo 40, comma 2 bis, lettera b), della legge regionale 9/2007, come aggiunto dal comma 5, è autorizzata la spesa di 33.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 2.1.2.5030 e del capitolo 2614 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributi in conto capitale o interessi alle imprese di utilizzazione boschiva per la meccanizzazione forestale".

8.
Per le finalità di cui all'articolo 40, comma 2 bis, lettera c), della legge regionale 9/2007, come aggiunto dal comma 5, è autorizzata la spesa di 33.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 2.1.2.5030 e del capitolo 2612 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributi in conto capitale o interessi alle imprese di prima trasformazione del legno per l'ammodernamento di dotazioni, impianti, strutture e infrastrutture".

12. Al fine di armonizzare e coordinare le disposizioni regionali vigenti in materia di prati stabili e di siti della Rete Natura 2000 e affinché siano perseguite le rispettive finalità in forme tra loro coordinate e complementari, alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), sono apportate le seguenti modifiche:
c)
l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
<<Art. 3
 (Ambito di applicazione)
3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettera b), i Comuni comunicano alla struttura regionale competente in materia di prati stabili, entro quindici giorni dall'approvazione, le modificazioni degli strumenti urbanistici comunali riguardanti le formazioni erbacee di cui al comma 1.>>;

e)
l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
<<Art. 5
 (Deroghe)
2. Il richiedente a corredo della domanda presenta il progetto dell'intervento e la localizzazione dei prati stabili interessati dall'intervento e dei terreni interessati dagli eventuali interventi compensativi.
3. Nei casi di cui al comma 1 l'autorizzazione dispone l'obbligo di realizzare interventi compensativi a cura del richiedente, secondo le modalità e sulle superfici indicate nell'allegato C.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), possono essere, altresì, utilizzati per gli interventi compensativii terreni ricompresi nell'inventario dei prati stabili che hanno perso i requisiti per cause naturali e non dipendenti da violazioni di norme. Tali cause sono accertate ai sensi dell'articolo 6 bis.
5. A garanzia della corretta esecuzione degli interventi compensativi, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento di un deposito cauzionale ovvero alla stipulazione di idonea fideiussione.
6. La struttura regionale competente al rilascio dell'autorizzazione accerta la corrispondenza degli interventi compensativi con il progetto di compensazione approvato.
7. Il proponente gli interventi di cui al comma 1, qualora assoggettati a valutazione d'impatto ambientale o a verifica di assoggettabilità, ai sensi della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), trasmette la domanda e la documentazione di cui al comma 2 alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale.>>;

14. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 33.000 euro per l'anno 2012, a carico dell'unità di bilancio 2.2.2.1047 e del capitolo 3107 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Spese per l'adeguamento e l'aggiornamento dell'inventario dei prati stabili naturali della pianura".
15.
Il comma 1 dell'articolo 62 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), è abrogato.

17.
In via di interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 4, e dell'articolo 2, commi 1 e 3, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 9 (Norme urgenti in materia di riallocazione delle funzioni dell'Autorità di bacino regionale), il Commissario liquidatore dell'Autorità di bacino regionale assicura le attività di ordinaria amministrazione pendenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 9/2012, di competenza della soppressa Autorità di bacino regionale, utilizzando, a tal fine, il personale della medesima per il periodo di novanta giorni dal 4 maggio 2012, data di entrata in vigore della citata legge regionale 9/2012, decorso il quale la Regione subentra nei relativi rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 9/2012. Il Commissario liquidatore dell'Autorità di bacino regionale dispone delle risorse stanziate sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione per l'anno 2012 della soppressa Autorità di bacino regionale.

18. Gli oneri derivanti dal comma 17 fanno carico all'unità di bilancio 2.3.1.1049 e al capitolo 9901 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 che presentano sufficiente disponibilità anche a seguito di adeguate riprogrammazioni della spesa in sede di programma operativo regionale.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Assessore all'ambiente, energia e politiche per la montagna, delegato alla protezione civile, individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione nel coordinamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità socio-ambientale determinatosi nella laguna di Marano Lagunare e Grado, un finanziamento per le spese di funzionamento e del personale operante presso la struttura commissariale costituita ai sensi dell'ordinanza del Ministero dell'Interno 3 giugno 2002, n. 3217 (Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio-ambientale determinatasi nella laguna di Marano Lagunare -UD e Grado - GO), di cui è autorizzato ad avvalersi, in base all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 22 giugno 2012, n. 10.
20. Il direttore del servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna provvede con decreto alla concessione e alla contestuale erogazione del finanziamento di cui al comma 19, previa presentazione della domanda di concessione del finanziamento, corredata del preventivo analitico delle spese da sostenere.
21. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 2.4.1.1053 e del capitolo 2632 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Finanziamento per le spese di funzionamento e del personale operante presso la struttura commissariale costituita per fronteggiare l'emergenza socio-ambientale della laguna di Marano e Grado".
23. Gli oneri previsti per le finalità dell'articolo 12 della legge regionale 34/1988, come sostituito dal comma 22, continuano a far carico all'unità di bilancio 2.4.1.2060 e al capitolo 2932 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
24.
AI comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico), le parole <<tre anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<cinque anni>>.

26. Il quantitativo di rifiuti solidi urbani e da raccolte differenziate, autorizzato su base giornaliera presso gli impianti di trattamento, recupero e/o smaltimento, può essere compensato su base settimanale.
27. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella C.
Note:
1 Parole sostituite al comma 9 da art. 3, comma 15, L. R. 27/2012
2 Parole sostituite al comma 11 da art. 3, comma 15, L. R. 27/2012
3 Comma 25 sostituito da art. 4, comma 21, L. R. 6/2013
4 Comma 5 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 11/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 40, L.R. 9/2007.
5 Comma 25 sostituito da art. 3, comma 18, L. R. 15/2014
6 Comma 25 sostituito da art. 2, comma 8, L. R. 33/2015
7 Comma 25 abrogato da art. 28, comma 1, lettera e), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 28, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.