Art. 8
(Contribuzione, prestazioni pensionistiche e anticipazioni)
1. Le materie afferenti la contribuzione, le prestazioni pensionistiche e le anticipazioni, disposte ai sensi del
decreto legislativo 124/1993 per il settore pubblico e del
decreto legislativo 252/2005 per il settore privato, saranno disciplinate secondo le modalitā e i termini indicati nello statuto e nel regolamento del Fondo.
2. La contribuzione al Fondo č dovuta, per i lavoratori associati di ciascuna delle categorie contrattuali, dai datori di lavoro aderenti alle categorie firmatarie dell'atto costitutivo del Fondo in misura almeno pari a quella stabilita dagli accordi collettivi nazionali delle corrispondenti categorie.