Art. 23
(Modalità di adesione)
1. L'adesione al Fondo può avvenire esclusivamente mediante sottoscrizione di apposito modulo, compilato in ogni sua parte. L'adesione dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 5, che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo, deve essere preceduta dalla consegna dello statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. Le modalità di adesione saranno disciplinate nel regolamento del Fondo.
5. A seguito dell'accettazione della domanda di adesione presentata dalla lavoratrice e dal lavoratore dipendente, risulta iscritto al Fondo anche il datore di lavoro pubblico e privato da cui egli dipende.