Art. 22
(Esercizio sociale e bilancio di esercizio)
1. L'esercizio sociale inizia l'1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il bilancio è accompagnato dalla relazione generale e dalla relazione del Collegio dei revisori.
3. Il bilancio, le relazioni degli amministratori e del Collegio dei revisori devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.