1.
Con regolamento regionale, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere della Commissione consiliare competente, sono definiti:
a) i criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, con particolare riguardo alle qualifiche e ai requisiti minimi di esperienza del personale e delle associazioni;
b) i criteri e le modalitą di concessione dei contributi per gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4.