Art. 2
(Progetti di sostegno per l'individuo)
1. I progetti volti ad attuare le finalità della presente legge possono essere presentati da associazioni di volontariato e di utilità sociale, senza fini di lucro, operanti sul territorio regionale almeno da tre anni, e che abbiano maturato competenze ed esperienze specifiche in merito alla prevenzione e al contrasto di forme di induzione alla dipendenza indotta da manipolazione e controllo nella vita di relazione della persona, nonché da comportamenti e tecniche volte ad alterare l'autodeterminazione dell'individuo attuate da singoli, da organizzazioni indipendenti e da gruppi anche apparentemente religiosi.
2. I progetti di cui al comma 1 possono prevedere l'attivazione di appositi centri di sostegno e di aiuto nei confronti degli utenti presso sportelli a ciò preposti.