Legge regionale 12 aprile 2012 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 29/12/2012
Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate.
Art. 8
(Piercing al lobo dell'orecchio)
1. Per l'esecuzione del piercing al lobo dell'orecchio, i soggetti interessati all'attività devono darne comunicazione preventiva al Comune e all'Azienda per i servizi sanitari.
2. Il piercing al lobo dell'orecchio deve essere effettuato in locali o spazi attrezzati e igienicamente idonei, con tecniche che garantiscono la sterilità del procedimento.