Art. 8
(Piercing al lobo dell'orecchio)
1. Per l'esecuzione del piercing al lobo dell'orecchio, i soggetti interessati all'attivitą devono darne comunicazione preventiva al Comune e all'Azienda per i servizi sanitari.
2. Il piercing al lobo dell'orecchio deve essere effettuato in locali o spazi attrezzati e igienicamente idonei, con tecniche che garantiscono la sterilitą del procedimento.