Art. 4
(Percorsi formativi)
1. La Regione promuove l'organizzazione di percorsi formativi obbligatori finalizzati all'acquisizione di adeguate conoscenze relativamente agli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione nell'esercizio delle attivitā di cui all'articolo 2.
2. Per le attivitā di tatuaggio e di piercing sono previsti percorsi formativi obbligatori distinti che garantiscono conoscenze specifiche, in relazione ai rischi di infezione e di danno alla salute che possono derivare dall'effettuazione di tali tecniche.
3. AI termine dei percorsi formativi obbligatori č previsto il superamento di un esame per il conseguimento di un attestato di frequenza.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 277, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 277, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3 Parole aggiunte al comma 3 da art. 277, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
4 Parole soppresse al comma 3 da art. 277, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012