Legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 29/12/2012
Disciplina delle attivitā di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate.
Art. 16
(Modifiche alla
legge regionale 12/2002
)
1.
Alla
lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12
(Disciplina organica dell'artigianato), le parole <<
di tatuaggio, di piercing,
>> sono soppresse.
2.
Alla
lettera b) del comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 12/2002
le parole <<
, di tatuaggio, di piercing
>> sono soppresse.
3.
Alla
lettera g) del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 12/2002
le parole <<
di cui all'articolo 35
>> sono soppresse.
4.
Il Capo Il bis del
Titolo III della legge regionale 12/2002
č abrogato.