Art. 15
(Sanzioni)
1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), all'articolo 9 e all'articolo 10, comma 1, lettera a), č punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 15.000 euro.
2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 č punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro.
3. La violazione della disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), č punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
4. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dai Comuni che ne incamerano i proventi.