Art. 14
(Vigilanza e controllo)
1. I Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e di controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio delle attivitą previsti dalla presente legge e dai regolamenti di cui agli articoli 10 e 13, fatta salva la competenza delle Aziende per i servizi sanitari in ordine ai requisiti igienico-sanitari.
2. Nel caso di carenze igienico-sanitarie, l'Azienda per i servizi sanitari indica gli adeguamenti necessari, da adempiere entro un congruo termine.
3. Qualora siano riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie, l'Azienda per i servizi sanitari propone al Comune di disporre la sospensione dell'attivitą. In tal caso il Comune fissa un termine per la regolarizzazione e in difetto di ottemperanza dispone il divieto di prosecuzione dell'attivitą.