Art. 1
(Finalitą e oggetto)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'
articolo 32, comma 1, della Costituzione e nel rispetto delle competenze stabilite dall'
articolo 117 della Costituzione, tutela la salute quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivitą e promuove tutte le azioni necessarie a prevenire i possibili rischi alla salute umana che possono essere collegati all'applicazione dei trattamenti oggetto della presente legge.
2. Per il perseguimento delle finalitą di cui al comma 1, la presente legge disciplina le attivitą di tatuaggio, di piercing e le pratiche a queste correlate.