Legge regionale 22 marzo 2012 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 13/07/2023

Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Articolo 6 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 8/2017

Allegato A aggiunto da art. 1, comma 3, L. R. 8/2017

Articolo 21 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 17/2017

Articolo 24 bis aggiunto da art. 7, comma 15, L. R. 14/2018

Tabella A abrogata da art. 91, comma 2, L. R. 9/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 1, c. 3, L.R. 8/2017.

Capo I abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021

Capo II abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021

Capo III abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021

Capo V abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021

10  Capo VI abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021

11  Capo VII abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021

Art. 2

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021

Art. 3

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021

Art. 4

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021

CAPO II

PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 5

( ABROGATO )

(3)

Note:

Parole soppresse al comma 2 da art. 7, comma 32, lettera a), numero 1), L. R. 27/2014

Parole soppresse al comma 3 da art. 7, comma 32, lettera a), numero 2), L. R. 27/2014

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021

Art. 6

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021

Art. 6 bis

( ABROGATO )

(1)(10)

Note:

Articolo aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 8/2017

Parole soppresse al comma 1 da art. 91, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 9/2019

Comma 3 abrogato da art. 91, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 9/2019

Comma 4 sostituito da art. 91, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 9/2019

Comma 5 abrogato da art. 91, comma 1, lettera a), numero 4), L. R. 9/2019

Parole sostituite al comma 6 da art. 91, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 9/2019

Comma 7 abrogato da art. 91, comma 1, lettera a), numero 6), L. R. 9/2019

Comma 8 abrogato da art. 91, comma 1, lettera a), numero 6), L. R. 9/2019

Comma 9 abrogato da art. 91, comma 1, lettera a), numero 6), L. R. 9/2019

10  Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021

Art. 7

( ABROGATO )

(10)

Note:

Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 316, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

Parole sostituite alla lettera e) del comma 2 da art. 316, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

Comma 2 sostituito da art. 9, comma 19, lettera a), L. R. 23/2013

Comma 3 sostituito da art. 9, comma 19, lettera b), L. R. 23/2013

Parole aggiunte al comma 4 da art. 5, comma 26, lettera a), L. R. 34/2015

Comma 4 bis aggiunto da art. 5, comma 26, lettera b), L. R. 34/2015

Comma 4 ter aggiunto da art. 5, comma 26, lettera b), L. R. 34/2015

Lettera a bis) del comma 2 aggiunta da art. 1, comma 2, L. R. 8/2017

Lettera a bis) del comma 2 sostituita da art. 91, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019

10  Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021

Art. 8

( ABROGATO )

(3)

Note:

Comma 3 sostituito da art. 9, comma 20, lettera a), L. R. 23/2013

Comma 5 abrogato da art. 9, comma 20, lettera b), L. R. 23/2013

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021

Art. 9

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021

Art. 10

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021

CAPO III

ASSOCIAZIONISMO GIOVANILE

Art. 11

( ABROGATO )

(1)(4)

Note:

Vedi il disposto di cui all'art. 34, comma 7, della presente legge.

Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 33, lettera a), L. R. 6/2013

Comma 2 sostituito da art. 7, comma 32, lettera b), L. R. 27/2014

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021

Art. 12

( ABROGATO )

(5)

Note:

Comma 1 sostituito da art. 9, comma 21, L. R. 23/2013

Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 32, lettera c), L. R. 27/2014

Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 5, comma 26, lettera c), L. R. 34/2015

Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 5, comma 26, lettera d), L. R. 34/2015

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021

Art. 13

( ABROGATO )

(2)

Note:

Parole aggiunte al comma 3 da art. 6, comma 33, lettera b), L. R. 6/2013

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021

CAPO IV

AZIONI DI POLITICA ATTIVA

Art. 14

( ABROGATO )

(1)(4)

Note:

Sono abrogate, con le relative decorrenze, le disposizioni del presente articolo incompatibili con quanto stabilito all'art. 9, commi da 35 a 58, L.R. 15/2014.

Comma 2 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.

Comma 3 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021

Art. 15

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021

Art. 16

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021

Art. 17

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021

Art. 18

( ABROGATO )

(16)

Note:

Comma 2 bis aggiunto da art. 9, comma 22, L. R. 23/2013

Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 60, lettera a), L. R. 15/2014

Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 bis da art. 6, comma 60, lettera b), L. R. 15/2014

Comma 2 sostituito da art. 7, comma 32, lettera d), numero 1), L. R. 27/2014

Comma 2 bis sostituito da art. 7, comma 32, lettera d), numero 2), L. R. 27/2014

Comma 2 ter aggiunto da art. 7, comma 32, lettera d), numero 3), L. R. 27/2014

Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 26, lettera e), L. R. 34/2015

Comma 2 quater aggiunto da art. 7, comma 47, L. R. 14/2016

Comma 2 quinquies aggiunto da art. 7, comma 47, L. R. 14/2016

10  Comma 2 sexies aggiunto da art. 7, comma 47, L. R. 14/2016

11  Comma 2 septies aggiunto da art. 7, comma 47, L. R. 14/2016

12  Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 16/2017

13  Comma 1 ter aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 16/2017

14  Comma 1 quater aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 16/2017

15  Comma 1 bis sostituito da art. 8, comma 92, L. R. 45/2017

16  Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021

Art. 19

(Incentivi per l'internazionalizzazione delle professioni)

(1)(5)

1. La Regione sostiene l'internazionalizzazione delle professioni attraverso la concessione di contributi a giovani per incentivare le esperienze professionali all'estero, di durata non superiore a ventiquattro mesi, da realizzarsi attraverso tirocini, praticantati, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e collaborazioni presso studi professionali, imprese, enti o strutture pubbliche o private.

(2)(3)(4)

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la Regione concede contributi per promuovere la formazione all'estero presso organismi di formazione accreditati, enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole o università, al fine di rafforzare e di aggiornare, in termini di eccellenza e di qualità, le competenze e le abilità individuali dei professionisti, sia iscritti in appositi albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, sia non organizzati in ordini o collegi, e dei diplomati o laureati in attesa di conseguire l'abilitazione professionale, promuovendo la competitività e riducendo i rischi di obsolescenza professionale.

3. La richiesta di contributo dei professionisti iscritti all'albo o all'associazione non ordinistica di riferimento, relativa alle spese di formazione sostenute nei precedenti ventiquattro mesi per il conseguimento dell'abilitazione professionale, è presentata al Servizio regionale competente in materia di professioni entro novanta giorni dall'iscrizione all'albo o all'elenco ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile ovvero all'associazione professionale di riferimento.

4. Con regolamento regionale sono individuati requisiti, criteri e modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo.

Note:

Articolo sostituito da art. 7, comma 54, L. R. 14/2016

Comma 1 sostituito da art. 8, comma 90, L. R. 45/2017

Parole soppresse al comma 1 da art. 8, comma 6, lettera a), L. R. 13/2019

Parole soppresse al comma 1 da art. 8, comma 6, lettera b), L. R. 13/2019

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 11 bis, LR 13/2004, come disposto dall'art. 44, c. 5, LR 22/2021.

Art. 20

( ABROGATO )

(14)

Note:

Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 102, lettera a), L. R. 14/2012

Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 123, L. R. 14/2012

Comma 4 ter aggiunto da art. 2, comma 123, L. R. 14/2012

Sostituita parola con segno di interpunzione al comma 3, da art. 8, comma 1, lett. a), L.R. 4/2014

Parole aggiunte al comma 3 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 4/2014

Comma 4 ter abrogato da art. 27, comma 1, L. R. 10/2014

Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 65, L. R. 27/2014

Parole soppresse al comma 3 da art. 1, comma 5, L. R. 6/2017

Parole soppresse al comma 4 da art. 7, comma 9, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

10  Comma 3 abrogato da art. 25, comma 6, lettera a), L. R. 3/2021 , dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al c. 5, dell'art. 25 della L.R. 3/2021.

11  Comma 3 bis abrogato da art. 25, comma 6, lettera a), L. R. 3/2021 , dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al c. 5, dell'art. 25 della L.R. 3/2021.

12  Comma 4 abrogato da art. 25, comma 6, lettera a), L. R. 3/2021 , dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al c. 5, dell'art. 25 della L.R. 3/2021.

13  Comma 4 bis abrogato da art. 25, comma 6, lettera a), L. R. 3/2021 , dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al c. 5, dell'art. 25 della L.R. 3/2021.

14  Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021

Art. 21

( ABROGATO )

(2)

Note:

Parole soppresse al comma 2 da art. 5, comma 26, lettera f), L. R. 34/2015

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021

Art. 21 bis

( ABROGATO )

(1)(3)

Note:

Articolo aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 17/2017

Parole sostituite al comma 3 da art. 8, comma 38, L. R. 31/2017

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021

Art. 22

( ABROGATO )

(4)(7)(8)

Note:

Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 100, L. R. 23/2013

Parole soppresse al comma 2 da art. 6, comma 33, L. R. 27/2014

Comma 2 bis abrogato da art. 6, comma 34, L. R. 27/2014

Nella Tabella T le parole <<Importo 2023>> vanno sostituite dalle seguenti <<Importo 2024>>, come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 13/3/2024, n. 11.

Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 41, L. R. 7/2015

Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 18, L. R. 16/2016

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 28 bis, LR 16/2014, come disposto dall'art. 44, c. 4, LR 22/2021.

Il regolamento, di cui all'art. 28 bis, L.R. 16/2014, è stato emanato con DPReg. 28/6/2023, n. 0109/Pres. (B.U.R. 12/7/2023, n. 28) ed entra in vigore in data 13/7/2023.

Art. 23

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021

Art. 24

(Sostegno ai centri di aggregazione giovanile)

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 25 e 26 della legge regionale 24/2006, la Regione concede contributi a enti locali, enti pubblici, associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 11, parrocchie e altri enti privati senza fine di lucro per l'acquisto, la costruzione, ivi compreso l'eventuale acquisto dell'area, l'ampliamento, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo di edifici, comprensivi degli impianti, destinati o da destinare alle attività di centri di aggregazione giovanile in possesso dei requisiti previsti ai commi 3, 4 e 5, nonché per l'acquisto di arredi e attrezzature funzionali alle attività medesime.

(1)

1 bis.I contributi agli enti locali, per gli interventi sugli immobili di cui al comma 1, sono concessi al 100 per cento del quadro economico esposto.

(3)

2. Gli interventi sugli immobili di cui al comma 1 sono finanziati secondo il seguente ordine di priorità:

a) interventi su edifici già destinati a sede di centri di aggregazione giovanile;

b) interventi su edifici pubblici o privati da destinare a sede di centri di aggregazione giovanile, con priorità per quelli dismessi o degradati;

c) costruzione di nuovi edifici da destinare a sede di centri di aggregazione giovanile;

d) acquisto di edifici da destinare a sede di centri di aggregazione giovanile.

(2)

3. I centri di aggregazione giovanile, anche nella struttura di centri polifunzionali, sono destinati allo svolgimento di attività integrate di tipo educativo, ricreativo, sportivo, artistico, culturale e musicale rivolte ai giovani e sono gestiti dai soggetti di cui al comma 1.

4. Le attività di cui al comma 3 sono realizzate senza finalità di lucro, con continuità, in sedi aperte al pubblico e senza alcuna discriminazione, allo scopo di promuovere tra i giovani l'assunzione di responsabilità, lo sviluppo dell'autonomia personale, la socializzazione, la creatività e la progettualità giovanile, la partecipazione attiva e lo sviluppo di competenze alla vita.

5. Ai fini dell'accesso ai contribuiti di cui al comma 1 e ai finanziamenti erogati dalle amministrazioni locali ai sensi degli articoli 25 e 26 della legge regionale 24/2006, i centri di aggregazione giovanile sono dotati di spazi per l'organizzazione di eventi collettivi.

Note:

Comma 1 sostituito da art. 317, comma 1, L. R. 26/2012

Comma 2 sostituito da art. 317, comma 1, L. R. 26/2012

Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 3, L. R. 25/2018

Art. 24 bis

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo aggiunto da art. 7, comma 15, L. R. 14/2018

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021

Art. 25

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021

Art. 26

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021

Art. 27

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021

CAPO V

INTERVENTI PER L'ACCESSO AL CREDITO

Art. 28

( ABROGATO )

(10)

Note:

Parole soppresse al comma 1 da art. 55, comma 8, lettera a), L. R. 3/2021

Lettera c) del comma 3 abrogata da art. 55, comma 8, lettera b), L. R. 3/2021

Comma 4 abrogato da art. 55, comma 8, lettera c), L. R. 3/2021

Comma 5 abrogato da art. 55, comma 8, lettera c), L. R. 3/2021

Comma 8 abrogato da art. 55, comma 8, lettera c), L. R. 3/2021

Comma 10 abrogato da art. 55, comma 8, lettera c), L. R. 3/2021

Parole soppresse al comma 7 da art. 55, comma 8, lettera d), L. R. 3/2021

Parole soppresse al comma 9 da art. 55, comma 8, lettera e), L. R. 3/2021

Comma 11 sostituito da art. 55, comma 8, lettera f), L. R. 3/2021

10  Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021

CAPO VI

STRUMENTI DI INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO

Art. 29

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021

Art. 30

( ABROGATO )

(3)

Note:

Parole sostituite al comma 4 da art. 30, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.

Comma 5 sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 20/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come stabilito all'art. 49, c. 1, della medesima L.R. 20/2016.

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021

Art. 31

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021

CAPO VII

VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 32

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021

CAPO VIII

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE, TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE

Art. 33

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021

Art. 34

( ABROGATO )

(2)

Note:

Comma 6 sostituito da art. 9, comma 23, L. R. 23/2013

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021

Art. 35

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021

Art. 36

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021

Art. 37

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021

Art. 38

(Fondo regionale per i giovani)

1. Al fine di attuare gli interventi previsti dalla presente legge, è istituito un apposito fondo denominato Fondo regionale per i giovani, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), suddiviso tra spese correnti e spese in conto capitale.

2. La Giunta regionale provvede annualmente, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 21/2007, a individuare le quote del Fondo da destinare ai singoli comparti di intervento e le strutture regionali o i soggetti attuatori competenti nella gestione delle quote medesime, e a disporre il prelevamento delle somme dal Fondo e la loro iscrizione nelle relative unità di bilancio e nei capitoli di pertinenza.

3. Alla costituzione delle dotazioni del Fondo concorrono fondi regionali, statali, europei e di altri enti pubblici e conferimenti di soggetti privati.

4. Per i fondi statali a destinazione vincolata si provvede alla loro destinazione su appositi capitoli di bilancio.

Art. 39

( ABROGATO )

(2)

Note:

Comma 7 abrogato da art. 2, comma 102, lettera b), L. R. 14/2012

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021

Art. 40

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021