Legge regionale 09 marzo 2012, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2015

Norme urgenti in materia di autonomie locali.
Art. 1
 (Competenza della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali degli enti locali)
1. Nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in conformità all'articolo 4, primo comma, numero 1 bis), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) e agli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), al fine di valorizzare gli strumenti di autonomia normativa e le forme di rappresentanza delle comunità locali, perseguendo il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché nelle more della attuazione della riforma dell'ente Provincia nell'ambito dell'ordinamento costituzionale, si applica la legislazione regionale in materia elettorale, sugli organi di governo e sulle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane del Friuli Venezia Giulia.
2. Fino al recepimento nell'ordinamento regionale della riforma costituzionale di cui al comma 1, sono confermate le vigenti modalità di elezione, la formazione e la composizione degli organi di governo dei Comuni e delle Province del Friuli Venezia Giulia, nonché le funzioni comunali e provinciali e le relative modalità di esercizio.
3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge di riforma dell'assetto istituzionale degli enti locali.
Art. 2
 (Trasferimenti a favore dei Comuni)
1. L'assegnazione di 65.661.014,27 euro prevista dall'articolo 13, comma 7, lettera a), numero 3), della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), spettante ai Comuni a titolo di quota parte del trasferimento ordinario per l'anno 2012, è ripartita in misura proporzionale al trasferimento assegnato ai sensi dell'articolo 10, comma 6, lettera a), e comma 9, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011); l'erogazione è disposta in unica soluzione entro il 15 novembre 2012 ed è subordinata all'avvenuta approvazione della deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio.
2. L'importo di 40 milioni di euro portato in riduzione dell'importo spettante a favore del sistema delle autonomie locali per l'anno 2012 dall'articolo 13, comma 4, della legge regionale 18/2011 è assegnato a favore dei Comuni a titolo di quota parte del trasferimento ordinario per l'anno 2012; l'assegnazione è ripartita in misura proporzionale al trasferimento assegnato ai sensi dell'articolo 10, comma 6, lettera a), e comma 9, della legge regionale 22/2010; l'erogazione è disposta in unica soluzione entro il 30 giugno 2012 ed è subordinata all'avvenuta approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2011. L'erogazione è altresì sospesa fino al 15 novembre 2012 in caso di mancata comunicazione nei termini dei dati previsti dall'articolo 18, comma 36, della legge regionale 18/2011.
3. Per le finalità previste dal comma 2, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2012, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1756 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
4. All'onere di 40 milioni di euro per l'anno 2012, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 10.5.1.1176 e dal capitolo 9639 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
6. Per le finalità previste dal comma 5, è autorizzata la spesa di 5.949.208 euro per l'anno 2012, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1756 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
8. La disposizione di cui all'articolo 10, comma 49, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010), è sospesa per l'anno 2012 e le risorse statali a essa connesse sono assegnate con le modalità di cui al comma 9.
9. Con la legge di assestamento per l'anno 2012 la Regione assicura a favore dei Comuni, per l'anno 2012 e a fini perequativi, il conguaglio del minor gettito connesso all'applicazione in via anticipata dell'imposta municipale propria. Tale conguaglio è determinato, ad aliquota base e con invarianza del gettito, in base alle certificazioni di cui all'articolo 18, comma 36, della legge regionale 18/2011 e nei limiti delle risorse disponibili. La medesima legge di assestamento definisce il criterio di determinazione del minor gettito, anche in relazione alle determinazioni statali in materia di quantificazione di tali entrate e alle risorse di cui al comma 8 trasferite dallo Stato al bilancio regionale.
10. In relazione alle previsioni di cui al comma 9, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012, i Comuni possono prevedere in entrata una assegnazione regionale a conguaglio.
11. Per le finalità previste dal comma 9, è autorizzata la spesa di 12.960.792 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1775 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Conguaglio del minor gettito connesso all'applicazione in via anticipata dell'imposta municipale propria".
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 23, comma 1, L. R. 26/2012
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 8, L. R. 5/2013
3 Comma 1 bis abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 6/2013
4 Comma 1 .1 aggiunto da art. 30, comma 1, L. R. 2/2014
5 Articolo abrogato da art. 69, comma 1, lettera c), L. R. 26/2014
Art. 5
 (Altre norme di interesse degli enti locali)
5.
Al comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012), le parole <<31 marzo 2012>> sono sostituite dalle parole <<31 dicembre 2012>>.

9. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 35, commi da 8 a 10, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), continua a trovare applicazione per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 4 aprile 1997, n. 8 (Disposizioni sul sistema della Tesoreria Unica nel territorio regionale), come modificato dall'articolo 38, comma 1, della legge regionale 1/2000, come interpretata autenticamente dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000).
12.
I commi 41 e 42 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali), sono abrogati.

13. Lo statuto del Consorzio Comunità Collinare del Friuli può prevedere che il presidente sia scelto tra i sindaci dei Comuni facenti parte del Consorzio stesso e che l'organo esecutivo sia formato da componenti delle giunte o dei consigli dei Comuni associati.
14. Il patrimonio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata regolarmente assegnato è equiparato alle unità immobiliari e relative pertinenze adibite ad abitazione principale. Restano salve eventuali disposizioni più favorevoli.
Note:
1 Parole sostituite al comma 10 da art. 10, comma 38, L. R. 14/2012
2 Comma 11 abrogato da art. 110, comma 1, lettera p), L. R. 19/2013
3 Comma 6 abrogato da art. 10, comma 47, L. R. 15/2014 , a decorrere dall' 1 gennaio 2015, a seguito dell'abrogazione dell'art. 27, L.R. 1/2006.
4 Comma 7 abrogato da art. 69, comma 1, lettera b), L. R. 26/2014 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 14/2011.
5 Comma 8 abrogato da art. 69, comma 1, lettera b), L. R. 26/2014 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 14/2011.