Legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese.
CAPO V
 FINANZIAMENTI PER PROGETTI A FAVORE DEI SETTORI PRODUTTIVI IN CRISI
Art. 14
 (Finanziamenti per progetti a favore dei settori produttivi in crisi)
2. Con regolamento sono definiti nel rispetto della normativa de minimis i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi a favore delle imprese di cui al comma 1.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 8046 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione <<Finanziamento alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine e di Pordenone per l'attuazione di progetti finalizzati al rafforzamento competitivo delle PMI>>.
4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3, si provvede mediante storno di pari importo corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2011 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, commi 2, 3 e 6, della legge regionale 21/2007, con la deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2012, n. 83 ( Legge regionale 21/2007, articolo 31, commi 2, 3 e 6. Trasferimento somme non utilizzate al 31 dicembre 2011 relativamente a fondi regionali, con ricorso al mercato finanziario, a fondi del personale e a fondi perenti), dall'unità di bilancio 1.5.2.1028 e dal capitolo 8047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 93, lettera d), L. R. 14/2012
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 79, comma 1, L. R. 26/2012