Legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese.
CAPO II
 INTERVENTI REGIONALI PER L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE
Art. 5
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), al fine di fornire opportunità di vantaggio competitivo alle imprese e di contribuire alla modernizzazione e alla crescita del sistema produttivo, anche attraverso l'attrazione di investimenti strategici per lo sviluppo dell'economia regionale, sono attivati mutui per la realizzazione di iniziative economiche nel territorio regionale da parte delle imprese di ogni dimensione.
2. La concessione dei mutui di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di FRIE.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 45, comma 1, L. R. 3/2021 . La disposizione ha effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della medesima L.R. 3/2021.
2 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/7/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della L.R. 3/2021, modificata dall'art. 2, c. 24, lett. b) della L.R. 13/2021.
3 I termini di cui all'art. 55, c. 6, L.R. 3/2021 possono essere prorogati con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022.
4 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/1/2023, come disposto dalle DGR 926/2022 e DGR 873/2022.
5 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/3/2023, come disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022, modificato dall'art. 2, c. 12, L.R. 22/2022.
Art. 5 bis
2. Gli interventi sono attivati nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, anche con riferimento agli orientamenti riguardanti gli aiuti alle imprese in difficoltà.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 46, comma 1, L. R. 3/2021 . La disposizione ha effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della medesima L.R. 3/2021.
2 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/7/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della L.R. 3/2021, modificata dall'art. 2, c. 24, lett. b) della L.R. 13/2021.
3 I termini di cui all'art. 55, c. 6, L.R. 3/2021 possono essere prorogati con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022.
4 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/1/2023, come disposto dalle DGR 926/2022 e DGR 873/2022.
5 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/3/2023, come disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022, modificato dall'art. 2, c. 12, L.R. 22/2022.
6 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 38, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 6
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b), ai fini del sostegno alla realizzazione di iniziative di investimento e sviluppo aziendale nel territorio regionale, sono attivati finanziamenti e operazioni di leasing finanziario a condizioni agevolate a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e delle imprese dei servizi, nonché di liberi professionisti, con priorità ai progetti di imprenditoria giovanile e femminile, nonché agli investimenti che abbiano come obiettivo l'incremento della sicurezza dei luoghi di lavoro.
2. I finanziamenti di importo fino a 50.000 euro sono attivati con procedure semplificate, anche senza l'acquisizione di garanzie sui finanziamenti medesimi.
3. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo in forma di leasing finanziario le società di leasing possono convenzionarsi con l'Amministrazione regionale, alle condizioni e previo possesso dei requisiti individuati attraverso bando.
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 88, comma 1, L. R. 4/2013
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 2, comma 67, L. R. 23/2013
3 Comma 2 sostituito da art. 1, comma 16, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4 Parole aggiunte al comma 2 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 11/2020
5 Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 11/2020
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 1, L. R. 11/2020
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 3, L. R. 12/2020
8 Articolo sostituito da art. 47, comma 1, L. R. 3/2021 . La disposizione ha effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della medesima L.R. 3/2021.
9 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/7/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della L.R. 3/2021, modificata dall'art. 2, c. 24, lett. b) della L.R. 13/2021.
10 I termini di cui all'art. 55, c. 6, L.R. 3/2021 possono essere prorogati con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022.
11 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/1/2023, come disposto dalle DGR 926/2022 e DGR 873/2022.
12 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/3/2023, come disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022, modificato dall'art. 2, c. 12, L.R. 22/2022.
Art. 6 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 9/2013
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 45, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 45, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015
4 Lettera a) del comma 3 abrogata da art. 45, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015
5 Articolo abrogato da art. 14, comma 3, L. R. 11/2020
Art. 6 ter
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 48, comma 1, L. R. 3/2021 . La disposizione ha effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della medesima L.R. 3/2021.
2 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/7/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della L.R. 3/2021, modificata dall'art. 2, c. 24, lett. b) della L.R. 13/2021.
3 I termini di cui all'art. 55, c. 6, L.R. 3/2021 possono essere prorogati con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022.
4 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/1/2023, come disposto dalle DGR 926/2022 e DGR 873/2022.
5 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/3/2023, come disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022, modificato dall'art. 2, c. 12, L.R. 22/2022.
Art. 6 quater
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), al fine di sostenere l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, sono attivati finanziamenti agevolati nella forma di microcredito. Tali finanziamenti sono attivati con procedure semplificate, anche senza l'acquisizione di garanzie sui finanziamenti.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 49, comma 1, L. R. 3/2021 . La disposizione ha effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della medesima L.R. 3/2021.
2 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/7/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della L.R. 3/2021, modificata dall'art. 2, c. 24, lett. b) della L.R. 13/2021.
3 I termini di cui all'art. 55, c. 6, L.R. 3/2021 possono essere prorogati con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022.
4 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/1/2023, come disposto dalle DGR 926/2022 e DGR 873/2022.
5 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/3/2023, come disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022, modificato dall'art. 2, c. 12, L.R. 22/2022.
Art. 6 quinquies
1. Al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo del turismo regionale, anche con riferimento alla sostenibilità, la Giunta regionale determina annualmente le risorse finanziarie riservate a finanziare mediante gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a f), iniziative imprenditoriali di investimento nel settore turistico dirette al potenziamento delle strutture ricettive e al miglioramento della qualità dell'offerta turistica e degli altri servizi connessi, individuando altresì le tipologie di destinatari e di investimenti cui sono riservate tali risorse.
2. Con la concessione degli interventi finanziari di cui agli articoli 3 e 6 per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 è attribuita una contribuzione integrativa per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari mediante l'utilizzo delle risorse stabilite annualmente con gli strumenti di programmazione finanziaria regionale.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 30, comma 1, L. R. 3/2021 . La disposizione ha effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della medesima L.R. 3/2021.
2 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/7/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della L.R. 3/2021, modificata dall'art. 2, c. 24, lett. b) della L.R. 13/2021.
3 I termini di cui all'art. 55, c. 6, L.R. 3/2021 possono essere prorogati con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022.
4 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/1/2023, come disposto dalle DGR 926/2022 e DGR 873/2022.
5 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/3/2023, come disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022, modificato dall'art. 2, c. 12, L.R. 22/2022.
Art. 6 sexies
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 49, comma 2, L. R. 3/2021 . La disposizione ha effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della medesima L.R. 3/2021.
2 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/7/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della L.R. 3/2021, modificata dall'art. 2, c. 24, lett. b) della L.R. 13/2021.
3 I termini di cui all'art. 55, c. 6, L.R. 3/2021 possono essere prorogati con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022.
4 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/1/2023, come disposto dalle DGR 926/2022 e DGR 873/2022.
5 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/3/2023, come disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022, modificato dall'art. 2, c. 12, L.R. 22/2022.
Art. 7
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g), al fine di sostenere l'accesso al credito per il finanziamento di investimenti e per esigenze di capitale circolante, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), disciplinati dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - Testo unico bancario), operanti nel territorio regionale, risorse finanziarie da destinare alla concessione di garanzie a favore delle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e dei servizi, aventi sede operativa nel territorio regionale.
2. Con regolamento sono stabiliti i criteri di assegnazione e le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie di cui al comma 1.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 4/2014
2 Comma 2 ter aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 4/2014
3 Comma 2 quater aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 4/2014
4 Articolo sostituito da art. 50, comma 1, L. R. 3/2021
Art. 7 bis
1. Con la deliberazione dell'intervento di agevolazione finanziaria può essere attribuita una contribuzione integrativa dell'intervento medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari, con particolare riferimento alle seguenti iniziative:
c) nel caso di concessione di finanziamenti agevolati nella forma di microcredito per sostenere l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa di cui all'articolo 6 ter.
2. Unitamente alla concessione delle garanzie di cui all'articolo 7 può essere attribuita una contribuzione integrativa della garanzia medesima per l'ulteriore abbattimento dei relativi oneri finanziari, se si tratta di microcredito o di crediti di importo inferiore a 70.000 euro o qualora i destinatari finali dell'intervento di garanzia sono imprese giovanili, giovani liberi professionisti o start-up innovative.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 51, comma 1, L. R. 3/2021 . La disposizione ha effetto dall'1/1/2022, salvo quanto previsto al c. 2 del presente articolo, come disposto al c. 6, dell'art. 55 della medesima L.R. 3/2021.
2 La disposizione ha effetto dall'1/7/2022, salvo quanto previsto al c. 2 del presente articolo, come disposto dall'art. 55, c. 6 della L.R. 3/2021, modificata dall'art. 2, c. 24, lett. b) della L.R. 13/2021.
3 I termini di cui all'art. 55, c. 6, L.R. 3/2021 possono essere prorogati con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022.
4 La disposizione ha effetto dall'1/1/2023, salvo quanto previsto al c. 2 del presente articolo, come disposto dalle DGR 926/2022 e DGR 873/2022.
5 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/3/2023, salvo quanto previsto al c. 2 del presente articolo, come disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022, modificato dall'art. 2, c. 12, L.R. 22/2022.
Art. 8
1. Con regolamento regionale è data attuazione alle norme di cui al presente capo con particolare riferimento alla determinazione delle condizioni per l'applicazione degli interventi agevolativi al fine di garantirne l'armonia con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e sono stabilite le modalità per l'accesso alle agevolazioni da parte dei soggetti beneficiari e per la presentazione delle richieste di intervento da parte degli operatori convenzionati.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono impartite annualmente direttive al Comitato di gestione di cui all'articolo 10 in materia di destinazione delle risorse disponibili e di priorità di finanziamento degli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a f), nonché delle contribuzioni integrative di cui all'articolo 7 bis.
3. Nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e in conformità alle deliberazioni della Giunta regionale con cui sono impartite direttive in materia, il Comitato di gestione di cui all'articolo 10 adotta criteri operativi di esecuzione.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 93, lettera a), L. R. 14/2012
2 Articolo sostituito da art. 52, comma 1, L. R. 3/2021 . La disposizione ha effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della medesima L.R. 3/2021.
3 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/7/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della L.R. 3/2021, modificata dall'art. 2, c. 24, lett. b) della L.R. 13/2021.
4 I termini di cui all'art. 55, c. 6, L.R. 3/2021 possono essere prorogati con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022.
5 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/1/2023, come disposto dalle DGR 926/2022 e DGR 873/2022.
6 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/3/2023, come disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022, modificato dall'art. 2, c. 12, L.R. 22/2022.
Art. 9
1 bis. Ai soggetti beneficiari delle operazioni finanziate con le dotazioni della Gestione FRIE e del Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia si applicano i vincoli di cui agli articoli 32 e 32 bis della legge regionale 7/2000. Con il regolamento regionale di cui all'articolo 8, comma 1, possono essere previsti ulteriori vincoli in ragione della tipologia e dell'importo dell'operazione finanziata.
2. Nei casi di conferimento, trasformazione o fusione d'impresa, nonché di trasferimento dell'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi deliberati ai sensi della presente legge, nonché gli incentivi di cui all'articolo 13, commi 1, 7 e 11, della presente legge e all'articolo 98, commi 3, 3.1, 3.2 e 3 bis, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2<<Disciplina organica del turismo>>), possono essere confermati dal Comitato di gestione di cui all'articolo 10, purché il subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti in capo al beneficiario originario e la prosecuzione dell'impresa avvenga senza soluzione di continuità.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 45, L. R. 14/2016
2 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021 . La disposizione ha effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della medesima L.R. 3/2021.
3 Comma 1 sostituito da art. 53, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021 . La disposizione ha effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della medesima L.R. 3/2021.
4 Comma 1 bis aggiunto da art. 53, comma 1, lettera c), L. R. 3/2021 . La disposizione ha effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della medesima L.R. 3/2021.
5 Le modifiche disposte dall'art. 53, c. 1, lettere a), b) e c) della L.R. 3/2021 hanno effetto dall'1/7/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della L.R. 3/2021, modificata dall'art. 2, c. 24, lett. b) della L.R. 13/2021.
6 I termini di cui all'art. 55, c. 6, L.R. 3/2021 possono essere prorogati con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022.
7 Le modifiche disposte dall'art. 53, c. 1, lettere a), b) e c) della L.R. 3/2021 hanno effetto dall'1/1/2023, come disposto dalle DGR 926/2022 e DGR 873/2022.
8 Le modifiche disposte dall'art. 53, c. 1, lettere a), b) e c), L.R. 3/2021 hanno effetto dall'1/3/2023, come disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022, modificato dall'art. 2, c. 12, L.R. 22/2022 .