Legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2025

Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese.
Art. 8
3. Nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e in conformità alle deliberazioni della Giunta regionale con cui sono impartite direttive in materia, il Comitato di gestione di cui all'articolo 10 adotta criteri operativi di esecuzione.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 93, lettera a), L. R. 14/2012
2 Articolo sostituito da art. 52, comma 1, L. R. 3/2021 . La disposizione ha effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della medesima L.R. 3/2021.
3 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/7/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della L.R. 3/2021, modificata dall'art. 2, c. 24, lett. b) della L.R. 13/2021.
4 I termini di cui all'art. 55, c. 6, L.R. 3/2021 possono essere prorogati con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022.
5 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/1/2023, come disposto dalle DGR 926/2022 e DGR 873/2022.
6 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/3/2023, come disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022, modificato dall'art. 2, c. 12, L.R. 22/2022.
7 Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 26, lettera e), numero 1), L. R. 7/2024
8 Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 26, lettera e), numero 2), L. R. 7/2024
9 Parole soppresse al comma 2 da art. 2, comma 26, lettera e), numero 3), L. R. 7/2024
10 Parole aggiunte al comma 2 da art. 2, comma 26, lettera e), numero 3), L. R. 7/2024