Art. 11
(Vigilanza)
1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sulla gestione dei fondi di cui all'articolo 2, comma 1, attraverso la Direzione centrale attività produttive, in base alle norme di cui all'
articolo 25, comma 3, della legge regionale 21/2007, nonché alle disposizioni concernenti ulteriori modalità di controllo stabilite con il regolamento di cui all'articolo 8.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente del Comitato di gestione di cui all'articolo 10 comunica tempestivamente alla Direzione centrale attività produttive le deliberazioni assunte.