Legge regionale 13 febbraio 2012, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 16/02/2012

Norme urgenti per il contenimento delle emissioni inquinanti da benzo(a)pirene, arsenico, cadmio e nichel sul territorio regionale.
Art. 1
 (Finalità e ambito di applicazione)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, alla luce dei principi di cautela di cui all'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e conformemente al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa), individua misure specifiche ai fini della rilevazione e del contenimento delle emissioni inquinanti da benzo(a)pirene, arsenico, cadmio e nichel.
Art. 2
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per <<tutela della salute e dell'ambiente>> la tutela della salubrità ambientale, individuata, nel rispetto delle parti prima e seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e in conformità al decreto legislativo 155/2010, come valore prioritario da considerare nell'adozione delle forme di tutela idonee al fine di prevenire ed evitare situazioni di dannosità per la salute umana.
Art. 3
 (Misure urgenti di protezione e tutela della salute)
1. In presenza di un rischio di dannosità per la salute e per la tutela dei valori di cui all'articolo 2, il raggiungimento dei valori obiettivo di cui all'articolo 1, calcolati come media su un anno civile, deve essere conseguito nel più breve tempo possibile.
2. In caso di superamento dei valori obiettivo, anche prima della scadenza annuale qualora esso sia tale da escludere ogni possibilità di raggiungere, alla scadenza stessa, tali valori, il Comune, sentita l'Azienda per i servizi sanitari, adotta misure urgenti per la protezione e tutela della salute, anche mediante azioni limitative e sanzionatorie nei confronti dei soggetti inquinanti.
4. Ai fini della determinazione delle misure per il contenimento entro i valori obiettivo delle emissioni registrate in qualunque stazione di misurazione regionale, la Regione si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA).
5. L'ARPA provvede alla scelta dei siti dove posizionare le stazioni di rilevamento, fisse o mobili, nonché alla loro manutenzione e controllo, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dalla presente legge.
6. Nel Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria, di cui all'articolo 9 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico), è prevista una sezione specificamente dedicata alle aree in cui i livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1 superano i valori obiettivo.