Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge dispone gli interventi di modifica alla normativa regionale in materia di sostegno della famiglia e della genitorialità, edilizia residenziale pubblica e diritto allo studio, al fine di dare concreta attuazione all'
articolo 31 della Costituzione, nonché al fine di bilanciare equamente l'applicazione dei principi comunitari con l'esigenza di salvaguardare il radicamento sul territorio dei destinatari degli interventi.
2. Le provvidenze e le prestazioni erogate dalla Regione sono subordinate alla residenza nel territorio regionale dei destinatari degli interventi.
Art. 2
( ABROGATO )
Note:
1 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 16 luglio 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 30 del 24 luglio 2013), l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui si subordina l'accesso alle prestazioni indicate al requisito della residenza nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi, anziché al solo requisito della residenza.
2 Articolo abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 15/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016, a seguito dell'abrogazione del comma 6 dell'art. 9, L.R. 9/2008.
Art. 7
1.
L'
articolo 18 ante della legge regionale 6/2003 è sostituito dal seguente:
<<Art. 18 ante
(Requisiti dei beneficiari)
1. L'assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata può essere disposta in favore dei seguenti soggetti, purché residenti da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale: a) cittadini italiani;
b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del
decreto legislativo 30/2007;
Note:
1 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
Art. 8
( ABROGATO )
Note:
1 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 16 luglio 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 30 del 24 luglio 2013), l'illegittimità costituzionale del comma 2 del presente articolo nella parte in cui si subordina l'accesso alle prestazioni indicate al requisito della residenza nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi, anziché al solo requisito della residenza.
2 Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera ll), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
Art. 9
( ABROGATO )
Note:
1 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 16 luglio 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 30 del 24 luglio 2013), l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui, per gli stranieri di cui all'art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), si subordina l'accesso alle prestazioni indicate agli artt. 2 e 8, comma 2, della presente legge, al requisito della residenza nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi. Con la medesima sentenza è inoltre dichiarata l'illegittimità costituzionale delle parole del presente articolo "nel territorio nazionale da non meno di cinque anni e".
2 Articolo abrogato da art. 6, comma 1, L. R. 22/2013
Art. 10
(Disposizione transitoria)
1. I Comuni e gli altri enti pubblici che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, hanno accolto le domande per l'ottenimento dei benefici di cui alle norme regionali modificate dagli articoli 3 e 4, disapplicando la disciplina relativa ai requisiti di anzianità di residenza nel territorio nazionale e nel territorio regionale richiesti in capo ai soggetti beneficiari, possono presentare alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione richiesta di rimborso per l'importo dei benefici erogati.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare agli enti richiedenti, previa deliberazione di Giunta regionale, le risorse necessarie a finanziare i benefici di cui al comma 1 a valere sugli stanziamenti disposti per le identiche finalità nell'esercizio finanziario in cui è presentata la richiesta o in quello successivo.
Art. 13
(Disposizioni finanziarie)
1. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'
articolo 8 bis della legge regionale 11/2006, come modificato dall'articolo 3, comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4534 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
2. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'
articolo 10, comma 5, della legge regionale 11/2006, come modificato dall'articolo 4, comma 1, continuano a fare carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e ai capitoli 4530, 4533 e 4536 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
3.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 10 fanno carico:
a) per i benefici concessi in base alle norme regionali modificate dall'articolo 3, comma 1, all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4534 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011;
b) per i benefici concessi in base alle norme regionali modificate dall'articolo 4, comma 1, all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4533 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.