Legge regionale 21 ottobre 2011 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.

CAPO VIII

INUMAZIONI, TUMULAZIONI, ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI CIMITERIALI ED EXTRACIMITERIALI

Art. 31

(Diritto di sepoltura)

1. Nel cimitero sono ricevuti:

a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;

c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel Comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori Comune;

d) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone iscritte all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) del Comune;

e) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;

f) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone individuate dal regolamento di polizia mortuaria;

g) i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi di cui all'articolo 25.

Art. 32

(Identificazione della sepoltura)

1. Ogni feretro è inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto.

2. Ogni sepoltura, sia in caso di inumazione che in caso di tumulazione, è dotata di un sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici.

2 bis. Nel loculo o nella fossa, su richiesta dell'avente diritto ai sensi del Codice civile, possono essere inserite altre urne contenenti ceneri o resti mortali.

(1)

Note:

Comma 2 bis aggiunto da art. 69, comma 1, L. R. 6/2019

Art. 33

(Inumazione)

1. L'inumazione è la sepoltura del feretro nel terreno, in fossa avente le caratteristiche definite dal regolamento di polizia mortuaria, per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione del cadavere, tempo definito in via ordinaria in dieci anni.

2. I campi di inumazione devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica.

3. I campi di inumazione in relazione alla loro dimensione sono suddivisi in quadri il cui utilizzo avviene procedendo senza soluzione di continuità, secondo le modalità stabilite dal regolamento di polizia mortuaria.

4. I campi di inumazione speciale sono destinati alla inumazione dei feretri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie al fine della completa mineralizzazione dei resti mortali; il periodo di rotazione del terreno dei campi di inumazione speciale può essere abbreviato a cinque anni.

4 bis. È consentito l'interramento di resti ossei o urne cinerarie, debitamente racchiuse in nicchia o pozzetto stagno che ne garantisca la conservazione e identificazione. Tale interramento non è soggetto a periodi minimi di conservazione.

(1)

Note:

Comma 4 bis aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 22/2017

Art. 34

(Tumulazione)

1. La tumulazione è la collocazione di feretro in loculo, loculo areato, nicchia, tomba di famiglia, aventi le caratteristiche definite dal regolamento di polizia mortuaria, per esservi conservato per un periodo di almeno venti anni se eseguita in loculo stagno e di dieci anni se eseguita in loculo areato. La tumulazione di cassette di resti ossei o urne cinerarie non è soggetta a periodi minimi di conservazione.

(1)

2. La tumulazione avviene a richiesta degli interessati, secondo la normativa vigente in materia di concessioni pubbliche.

Note:

Comma 1 sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 22/2017

Art. 35

(Sepoltura privata nel cimitero)

1. Il Comune può concedere a privati e a enti l'uso di aree per sepolture individuali, familiari e collettive.

2. Alle sepolture private si applicano le disposizioni generali stabilite per le inumazioni, le tumulazioni, le esumazioni e le estumulazioni nelle altre aree cimiteriali.

3. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o a enti con fini di lucro.

Art. 36

(Esumazioni)

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dall'inumazione, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.

2. In relazione alle specifiche caratteristiche geofisiche del terreno di ciascun cimitero o campo di inumazione e previo parere favorevole dell'Azienda per i servizi sanitari, il Comune può stabilire un tempo di rotazione minore o maggiore.

3. Le esumazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere del turno ordinario, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal Comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'Azienda per i servizi sanitari ove necessario per motivi di sanità pubblica.

4. I resti mortali esumati sono reinumati in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere o cremati.

Art. 37

(Estumulazioni)

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione.

2. I resti mortali estumulati, compresi quelli delle sepolture private, sono inumati, in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere, o cremati.

3. Le estumulazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere della concessione, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal Comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'Azienda per i servizi sanitari ove necessario per motivi di sanità pubblica.

Art. 38

(Destinazione delle ossa e dei resti mortali)

1. Le ossa derivanti dalla completa mineralizzazione, che si rinvengono in occasione delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie, sono raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi hanno interesse non richiedano di deporle nelle celle di cui all'articolo 30, comma 3, lettera b). In questo caso le ossa sono raccolte in cassetta con gli estremi identificativi del defunto. È altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti, conviventi, nonché altre persone individuate in via testamentaria.

2. Il Comune può disporre la cremazione delle ossa raccolte nell'ossario comune o ad esso destinate, e dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria.

3. La cremazione delle ossa e dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria è consentita previo assenso o richiesta al Comune del coniuge o, in mancanza di questi, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

4. In caso di irreperibilità dei soggetti di cui al comma 3, la cremazione è autorizzata decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di specifico avviso nell'albo pretorio del Comune.

5. Le ceneri derivanti dalla cremazione disposta ai sensi del comma 3 possono essere conservate dai familiari del defunto, previa autorizzazione del Comune. Qualora, in mancanza del coniuge, concorrano all'affidamento più parenti dello stesso grado, gli stessi, a maggioranza, con dichiarazione resa al Comune, individuano quale di loro assume la custodia dell'urna.

6. L'autorizzazione di cui al comma 5 è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Comune dove avviene la custodia delle ceneri e al Comune di ultima residenza del defunto.

7. Per l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri di cui al comma 3, si applicano gli articoli 42, 43 e 44.

(1)

Note:

Comma 7 sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 22/2017

Art. 39

(Cappella privata fuori del cimitero)

1. La costruzione delle cappelle private non aperte al pubblico previste dall'articolo 340, secondo comma, del regio decreto 1265/1934, destinate alla sepoltura di cadaveri o di resti mortali fuori del cimitero, ovvero la conversione a tale uso di cappelle esistenti, è autorizzata dal Comune.

2. Le cappelle sono circondate da una zona di rispetto di proprietà dei soggetti titolari delle cappelle stesse, non inferiore a quella definita per i cimiteri dall'articolo 338 del regio decreto 1265/1934, gravata da vincolo di inedificabilità e di inalienabilità.

Art. 40

(Tumulazione privilegiata in luoghi diversi)

1. La tumulazione privilegiata è la tumulazione del cadavere o dei resti mortali in luoghi al di fuori del cimitero, diversi dalle cappelle private di cui all'articolo 39, per onorare la memoria di chi ha acquisito in vita eccezionali benemerenze o quando concorrono giustificati motivi di speciali onoranze.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune sulla base di specifiche disposizioni definite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera f).

3. La tumulazione privilegiata di cadavere è effettuata decorsi almeno dieci anni dalla morte.