Legge regionale 21 ottobre 2011 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.

CAPO II

FUNZIONI

Art. 3

(Compiti della Regione)

1. La Regione esercita compiti di pianificazione, programmazione, indirizzo, coordinamento e vigilanza nelle materie disciplinate dalla presente legge, anche attraverso l'emanazione di apposite direttive ai Comuni e alle Aziende per i servizi sanitari, improntando la propria attività alla semplificazione dei procedimenti amministrativi e ai principi di efficacia, di evidenza scientifica e di efficienza nella vigilanza sanitaria.

2. I Comuni e le Aziende per i servizi sanitari forniscono alla Regione le informazioni necessarie per l'esercizio delle attività di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale approva, sentito il Consiglio delle autonomie locali, uno schema di regolamento-tipo di polizia mortuaria.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della Commissione consiliare competente, sono definiti:

a) i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori;

b) i requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale;

c) i requisiti strutturali delle case funerarie e delle sale del commiato;

d) i requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle casse;

e) i requisiti strutturali, gestionali e professionali per l'esercizio dell'attività funebre;

f) le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri;

g)

( ABROGATA )

(1)

Note:

Lettera g) del comma 4 abrogata da art. 2, comma 1, L. R. 22/2017

Art. 4

(Compiti dei Comuni)

1. Il Comune assicura la sepoltura o la cremazione almeno dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri Comuni, di cimiteri e di crematori e in particolare:

a) rilascia le autorizzazioni previste dalla presente legge;

b) assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento di riti funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari;

c) adotta il regolamento di polizia mortuaria;

d) assicura il trasporto funebre in caso di indigenza del defunto, di stato di bisogno della famiglia o di disinteresse da parte dei familiari, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via, in luogo pubblico o aperto al pubblico, rivolgendosi, secondo il criterio della turnazione, ai soggetti esercitanti l'attività funebre e che abbiano aderito ad apposito accordo quadro.

(1)

2. In particolare il regolamento di polizia mortuaria:

a) stabilisce l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, dei cimiteri d'urne, delle strutture obitoriali e delle sale del commiato;

b) definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure volte a favorire i processi di mineralizzazione, nonché l'inumazione e la tumulazione in loculi ermetici e la tumulazione in loculi areati, ottenuti anche per trasformazione di loculi esistenti che favoriscano il processo di mineralizzazione del cadavere;

c) fissa le modalità delle concessioni e la loro durata, il cui limite massimo è di novantanove anni, anche se rilasciate in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803 (Regolamento di polizia mortuaria);

d) disciplina le attività funebri e le condizioni di esercizio del servizio di trasporto funebre in applicazione della normativa vigente;

e) fissa le prescrizioni relative all'affidamento e dispersione delle ceneri, le loro modalità di conservazione, nonché i luoghi pubblici destinati alla dispersione, nel rispetto della normativa regionale e statale in materia;

f) stabilisce le caratteristiche della camera mortuaria, dell'ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione.

(2)(3)(4)

3. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza avvalendosi, per gli aspetti igienico-sanitari, dell'Azienda per i servizi sanitari.

Note:

Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 22/2017

Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 3, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 22/2017

Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 3, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 22/2017

Lettera e) del comma 2 sostituita da art. 3, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 22/2017

Art. 5

(Compiti delle Aziende per i servizi sanitari)

1. Le Aziende per i servizi sanitari:

a) assicurano il servizio di medicina necroscopica di cui all'articolo 7 individuando anche le strutture preposte al riscontro diagnostico;

b) impartiscono prescrizioni a tutela della salute pubblica, in particolare nei casi previsti agli articoli 14 e 49;

c) esercitano le funzioni di vigilanza per gli aspetti igienico-sanitari;

d) rilasciano i pareri, le certificazioni e i nulla osta previsti dalla presente legge.