Legge regionale 21 ottobre 2011 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.

Art. 6

(Attività funebri)

(1)

1. L'attività funebre è l'attività che comprende e assicura in forma congiunta, anche tramite avvalimento in forma stabile e continuativa, l'espletamento delle seguenti prestazioni:

a) disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso e organizzazione delle onoranze funebri;

b) vendita di casse e altri articoli funebri, in occasione del funerale;

c) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;

d) trasferimento e trasporto funebre;

e) trattamenti di tanatocosmesi;

f) recupero di cadaveri o resti mortali, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.

2. Lo svolgimento dell'attività funebre è ammesso sulla base del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 4, lettera e), ed è incompatibile con la gestione dei servizi cimiteriali e obitoriali, con la gestione di strutture e servizi sanitari, sociosanitari, socioassistenziali e strutture di ricovero e cura. L'attività funebre svolta da Comuni o enti da essi controllati è incompatibile con la gestione di servizi cimiteriali e obitoriali presso le sedi di altri enti. L'attività di avvalimento di cui al comma 1 non può riguardare il primo carro funebre e l'autorimessa attrezzata per la disinfezione e ricovero. Fra i requisiti strutturali, gestionali e professionali per l'esercizio dell'attività funebre di cui all'articolo 3, comma 4, lettera e), le imprese esercenti forniscono l'offerta di un servizio minimo costituito da trasporto, fornitura cassa e disbrigo pratiche.

3. È vietata l'intermediazione nell'attività funebre. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita delle casse e articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale si svolgono unicamente nell'immobile della sede operativa dichiarata o, eccezionalmente su richiesta degli interessati, presso altro luogo purché non all'interno di strutture sanitarie e socioassistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri.

4. Il Comune verifica la permanenza dei requisiti strutturali e gestionali previsti per l'esercizio dell'attività funebre.

5. Lo svolgimento dell'attività di ditte esercenti il solo trasporto a pagamento è ammessa solo per il trasporto di feretro chiuso ed è escluso durante il periodo di cui all'articolo 10.

6. L'esercizio del trasporto di cui al comma 5 è sottoposto al possesso degli stessi requisiti stabiliti per gli esercenti l'attività funebre.

Note:

Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 22/2017