Legge regionale 21 ottobre 2011 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.

Art. 50

(Informazione sulle pratiche funerarie)

1. La Regione, in cooperazione con le strutture sanitarie presenti sul territorio, i Comuni e loro forme associative, promuove l'informazione sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici.

2. Specifiche informazioni sono dedicate alla cremazione, all'affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione o conservazione delle stesse, nonché alle forme di sepoltura di minore impatto per l'ambiente.