﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 21 ottobre 2011

      , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026</p><p style="text-align: justify;"><strong>Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 42 </span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Affidamento e dispersione delle ceneri) </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>L'affidamento delle ceneri è autorizzato contestualmente alla cremazione o, successivamente, dal Comune in cui le ceneri sono conservate. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata contestualmente alla cremazione o, successivamente, dal Comune in cui le ceneri sono conservate. Qualora la dispersione debba avvenire in Comune diverso da quello competente all'autorizzazione, questa può essere rilasciata solamente dopo l'acquisizione del nulla osta del Comune di dispersione.<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Comune ove devono avvenire la custodia o la dispersione delle ceneri e, se diverso, anche al Comune di ultima residenza del defunto.<p><span style="">(3)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>La volontà del defunto per l'affidamento delle proprie ceneri e l'indicazione della persona affidataria, anche diversa dal familiare, sono manifestate mediante disposizione testamentaria o dichiarazione al Comune di residenza o decesso resa dal defunto o dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>La volontà del defunto per la dispersione delle proprie ceneri, nonché il luogo di dispersione e il soggetto incaricato della dispersione medesima sono manifestate mediante disposizione testamentaria o dichiarazione resa dallo stesso al Comune di residenza. L'espressa volontà del defunto può essere altresì ricostruita mediante espresse dichiarazioni, rese al Comune di ultima residenza, dal coniuge e dai figli conviventi o, in mancanza di questi, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.<p><span style="">(4)</span><span style="">(5)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Per coloro che al momento della morte risultano iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, per l'affidamento e la dispersione delle ceneri è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, da cui risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, la persona affidataria, anche diversa dal familiare, o il soggetto incaricato della dispersione, nonché il luogo di dispersione. La dichiarazione è convalidata dal legale rappresentante dell'associazione. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>I Comuni si dotano di un apposito registro in cui sono annotati coloro che hanno espresso la volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle proprie ceneri. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può chiedere la cancellazione delle annotazioni iscritte nel registro per la cremazione. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7. </span>            Ai fini dell'affidamento e della dispersione, l'urna contenente le ceneri del defunto è consegnata all'avente diritto previa sottoscrizione di un documento o delega all'impresa funebre, in cui lo stesso dichiara la destinazione dell'urna o delle ceneri. Il documento è conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.             <p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8. </span>La dispersione delle ceneri è eseguita dal soggetto individuato dal defunto. In assenza di sue disposizioni, provvede: <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>il coniuge o, in mancanza di questi, il parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile; in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, provvede il parente individuato dalla maggioranza assoluta di essi;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>l'esecutore testamentario;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>il rappresentante legale di associazione riconosciuta, cui il defunto risultava iscritto, che abbia tra i fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati. </p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9. </span>In mancanza dei soggetti di cui al comma 8, provvede alla dispersione il personale individuato dal Comune. </p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole aggiunte al comma 7 da art. 276, comma 1, L. R. 26/2012</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 1 sostituito da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 22/2017</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Comma 2 sostituito da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 22/2017</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Comma 4 sostituito da art. 19, comma 1, lettera c), L. R. 22/2017</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Comma 4 sostituito da art. 7, comma 3, lettera c), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.</p></p></body></html>