Legge regionale 21 ottobre 2011 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.

Art. 4

(Compiti dei Comuni)

1. Il Comune assicura la sepoltura o la cremazione almeno dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri Comuni, di cimiteri e di crematori e in particolare:

a) rilascia le autorizzazioni previste dalla presente legge;

b) assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento di riti funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari;

c) adotta il regolamento di polizia mortuaria;

d) assicura il trasporto funebre in caso di indigenza del defunto, di stato di bisogno della famiglia o di disinteresse da parte dei familiari, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via, in luogo pubblico o aperto al pubblico, rivolgendosi, secondo il criterio della turnazione, ai soggetti esercitanti l'attività funebre e che abbiano aderito ad apposito accordo quadro.

(1)

2. In particolare il regolamento di polizia mortuaria:

a) stabilisce l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, dei cimiteri d'urne, delle strutture obitoriali e delle sale del commiato;

b) definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure volte a favorire i processi di mineralizzazione, nonché l'inumazione e la tumulazione in loculi ermetici e la tumulazione in loculi areati, ottenuti anche per trasformazione di loculi esistenti che favoriscano il processo di mineralizzazione del cadavere;

c) fissa le modalità delle concessioni e la loro durata, il cui limite massimo è di novantanove anni, anche se rilasciate in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803 (Regolamento di polizia mortuaria);

d) disciplina le attività funebri e le condizioni di esercizio del servizio di trasporto funebre in applicazione della normativa vigente;

e) fissa le prescrizioni relative all'affidamento e dispersione delle ceneri, le loro modalità di conservazione, nonché i luoghi pubblici destinati alla dispersione, nel rispetto della normativa regionale e statale in materia;

f) stabilisce le caratteristiche della camera mortuaria, dell'ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione.

(2)(3)(4)

3. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza avvalendosi, per gli aspetti igienico-sanitari, dell'Azienda per i servizi sanitari.

Note:

Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 22/2017

Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 3, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 22/2017

Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 3, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 22/2017

Lettera e) del comma 2 sostituita da art. 3, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 22/2017