Legge regionale 21 ottobre 2011 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020
Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.
Art. 25
(Prodotti del concepimento)
1. L'Azienda per i servizi sanitari rilascia il nulla osta al trasporto, al seppellimento o alla cremazione dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'ufficiale di stato civile e di presunta età gestazionale dalle venti alle ventotto settimane.
2. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la procedura di cui al comma 1 anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle venti settimane.