Legge regionale 21 ottobre 2011 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020
Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.
Art. 23
(Autorizzazione al trasporto funebre)
1. Il trasporto funebre è autorizzato dal Comune nel quale è avvenuto il decesso.
(1)
2. L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione vale anche come autorizzazione al trasporto.
3. Quando la sepoltura o la cremazione avviene in ambito regionale in un Comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, il Comune di provenienza avvisa il Comune di destinazione.
Note:1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 273, comma 1, L. R. 26/2012