Legge regionale 21 ottobre 2011 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.

Art. 21

(Responsabilità del trasporto di cadavere e di resti mortali)

1. Il trasporto funebre è servizio di interesse pubblico ed è svolto dai soggetti autorizzati dal Comune ai sensi dell'articolo 23.

2. L'addetto a tale trasporto è incaricato di pubblico servizio.

3. All'atto della chiusura del feretro, la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, che dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.