Legge regionale 21 ottobre 2011 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.

Art. 12

(Tanatoprassi)

(1)

1. I trattamenti di tanatoprassi possono essere eseguiti su richiesta dei familiari trascorso il periodo di osservazione di cui all'articolo 9 e dopo l'effettuazione della visita necroscopica di cui all'articolo 7.

(2)

2. Sono consentiti trattamenti di tanatoprassi e di imbalsamazione nei limiti e secondo modalità stabiliti dalla normativa vigente.

Note:

Rubrica dell'articolo modificata da art. 270, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

Parole soppresse al comma 1 da art. 270, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012