Legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.
CAPO IV
 ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA MORTE
Art. 9
 (Periodo di osservazione)
2. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore. In caso di decapitazione, maciullamento o putrefazione non è prescritto alcun periodo di osservazione.
3. Il periodo di osservazione termina contestualmente al rilascio del certificato necroscopico in caso di accertamento della morte mediante le procedure previste dalla legge 29 dicembre 1993, n. 578 (Norme per l'accertamento e la certificazione di morte), e dal decreto del Ministro della salute 11 aprile 2008 (Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte").
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 268, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2 Parole sostituite al comma 4 da art. 268, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3 Comma 5 sostituito da art. 268, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
4 Parole sostituite al comma 6 da art. 268, comma 1, lettera d), L. R. 26/2012
5 Lettera a) del comma 4 sostituita da art. 6, comma 1, L. R. 22/2017
Art. 10
1. Entro quarantotto ore dal decesso, indipendentemente dall'avvenuto accertamento della morte, su richiesta dei familiari o di altri aventi titolo, la salma o cadavere possono essere trasferiti dal luogo del decesso al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in Comune diverso, inclusi quelli delle Province confinanti con il territorio regionale a condizione di reciprocità.
2. Il trasferimento del cadavere può essere effettuato successivamente al termine di quarantotto ore nei casi di prelievo di organi o di riscontro diagnostico disposto dall'autorità giudiziaria o dal medico dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Il trasferimento deve comunque essere effettuato entro ventiquattro ore dal rilascio della certificazione attestante il termine delle operazioni di prelievo di organi o di riscontro diagnostico, ovvero dal rilascio del nulla osta al seppellimento o alla cremazione da parte dell'autorità giudiziaria.
3. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente, anche tramite posta elettronica certificata, all'ufficiale di stato civile e, se non è stato effettuato l'accertamento di morte, al medico necroscopo, la nuova sede ove la salma o cadavere sono stati trasferiti.
4. In caso di trasporto provvisorio entro le quarantotto ore dal decesso, la salma o cadavere è riposta in contenitore impermeabile non sigillato o in feretro aperto, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 269, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 269, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 269, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
4 Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 22/2017
5 Articolo sostituito da art. 7, comma 3, lettera b), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.