Legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.
CAPO II
 FUNZIONI
Art. 3
 (Compiti della Regione)
1. La Regione esercita compiti di pianificazione, programmazione, indirizzo, coordinamento e vigilanza nelle materie disciplinate dalla presente legge, anche attraverso l'emanazione di apposite direttive ai Comuni e alle Aziende per i servizi sanitari, improntando la propria attività alla semplificazione dei procedimenti amministrativi e ai principi di efficacia, di evidenza scientifica e di efficienza nella vigilanza sanitaria.
2. I Comuni e le Aziende per i servizi sanitari forniscono alla Regione le informazioni necessarie per l'esercizio delle attività di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale approva, sentito il Consiglio delle autonomie locali, uno schema di regolamento-tipo di polizia mortuaria.
Note:
1 Lettera g) del comma 4 abrogata da art. 2, comma 1, L. R. 22/2017
Art. 4
 (Compiti dei Comuni)
3. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza avvalendosi, per gli aspetti igienico-sanitari, dell'Azienda per i servizi sanitari.
Note:
1 Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 22/2017
2 Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 3, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 22/2017
3 Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 3, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 22/2017
4 Lettera e) del comma 2 sostituita da art. 3, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 22/2017