Legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.
Art. 9
 (Periodo di osservazione)
2. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore. In caso di decapitazione, maciullamento o putrefazione non è prescritto alcun periodo di osservazione.
3. Il periodo di osservazione termina contestualmente al rilascio del certificato necroscopico in caso di accertamento della morte mediante le procedure previste dalla legge 29 dicembre 1993, n. 578 (Norme per l'accertamento e la certificazione di morte), e dal decreto del Ministro della salute 11 aprile 2008 (Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte").
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 268, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2Parole sostituite al comma 4 da art. 268, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3Comma 5 sostituito da art. 268, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
4Parole sostituite al comma 6 da art. 268, comma 1, lettera d), L. R. 26/2012
5Lettera a) del comma 4 sostituita da art. 6, comma 1, L. R. 22/2017