Art. 7
(Accertamento di morte)
1. Il medico necroscopo procede all'accertamento della morte e redige il certificato necroscopico.
2. La visita del medico necroscopo è effettuata entro trenta ore e non prima di quindici ore dalla constatazione del decesso.
2 bis. In caso di decesso presso un presidio ospedaliero, prima di procedere con il trasferimento di cui all'articolo 10, il medico necroscopo della struttura, previa effettuazione della registrazione elettrocardiografica da effettuarsi senza ritardo, redige il certificato necroscopico.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 22/2017