Legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020
Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.
Art. 48
(Applicazione retroattiva)
1. Le ceneri gią collocate nei cimiteri alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere affidate o disperse nel rispetto delle condizioni e delle modalitą stabilite nel presente Capo.