Art. 45
(Senso comunitario della morte)
1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria all'affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, puņ essere realizzata nel cimitero scelto dal defunto o dai soggetti di cui all'articolo 42, comma 8, lettere a), b) e c), apposita targa, individuale o collettiva, riportante i dati anagrafici del defunto. I relativi oneri sono posti a carico dei richiedenti.