Art. 34
(Tumulazione)
1. La tumulazione è la collocazione di feretro in loculo, loculo areato, nicchia, tomba di famiglia, aventi le caratteristiche definite dal regolamento di polizia mortuaria, per esservi conservato per un periodo di almeno venti anni se eseguita in loculo stagno e di dieci anni se eseguita in loculo areato. La tumulazione di cassette di resti ossei o urne cinerarie non è soggetta a periodi minimi di conservazione.
2. La tumulazione avviene a richiesta degli interessati, secondo la normativa vigente in materia di concessioni pubbliche.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 22/2017