Art. 22
(Trasporto di ossa e di ceneri)
1. Il trasporto di ossa e di ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di cadavere o di resti mortali.
2. Il trasporto di ossa e ceneri è autorizzato dal Comune.
3. Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica e il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri.