Art. 14
(Trattamenti particolari)
1. In caso di morte per malattia infettiva, oppure quando il cadavere č portatore di radioattivitā, l'Azienda per i servizi sanitari detta le prescrizioni a tutela della salute.
2. Al fine di consentire quanto previsto dal comma 1, il medico che accerta tale circostanza dā tempestiva comunicazione all'Azienda per i servizi sanitari e al Comune.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 8, comma 1, L. R. 22/2017