Art. 11
(Rinvenimento di cadavere, di resti mortali e di ossa umane)
1. Nel caso di rinvenimento di cadavere, di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta informa immediatamente il Comune che ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Azienda per i servizi sanitari.