Legge regionale 11 agosto 2011 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.

Art. 2

(Finalità 1 - attività economiche)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a elaborare un programma straordinario finalizzato al miglioramento della competitività e alla riqualificazione del comparto vivaistico viticolo regionale, sostenendo le aziende del settore.

2. Il miglioramento della competitività e la riqualificazione del comparto sono attuati attraverso la razionalizzazione dell'offerta, adeguandola alle attuali richieste di mercato, il miglioramento dello stato fitosanitario del materiale vivaistico moltiplicato, la razionalizzazione degli impianti con contrazione delle spese di gestione e miglioramento delle opportunità di meccanizzazione, la riduzione dell'impatto ambientale della coltura, l'introduzione di nuove varietà e cloni tolleranti o resistenti alle principali fitopatologie della vite.

3. Il programma di cui al comma 1 è approvato con regolamento regionale da notificare all'Unione europea.

(9)

4. L'erogazione degli aiuti di cui al comma 1 è effettuata attraverso il Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura istituito con la legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura).

(10)

5. Alla legge regionale 8 luglio 1977, n. 34 (Interventi per promuovere il miglioramento, la valorizzazione e il potenziamento degli allevamenti avicoli, cunicoli, ittici e apistici e delle relative produzioni nella regione), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo è sostituito dal seguente: << Interventi per promuovere il miglioramento, la valorizzazione e il potenziamento degli allevamenti e della produzione zootecnica regionale>>;

b) il primo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 (Disciplina della riproduzione animale), e alla legge 23 dicembre 1999, n. 499 (Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i programmi di attività presentati dall'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia e dall'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Pezzata Rossa Italiana per il miglioramento, la valorizzazione e il potenziamento della produzione zootecnica, per la tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici, per l'effettuazione dei controlli funzionali del bestiame, per l'acquisto di attrezzature, per le valutazioni genetiche del bestiame e le attività connesse.>>;

c) dopo il primo comma dell'articolo 1 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 1.>>;

d) l'articolo 2 è abrogato;

e) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

<<1. La disciplina di cui all'articolo 1, comma 1, si applica ai programmi operativi presentati all'approvazione successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), e, in via transitoria, ai programmi operativi relativi alle annualità 2009, 2010 e 2011.>>.

6. Alla legge regionale 23 febbraio 1981, n. 11 (Anticipazioni contributi regionali per realizzazione programmi di miglioramento della produzione zootecnica), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

<<1. In relazione alle iniziative per il miglioramento della produzione zootecnica di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 (Disciplina della riproduzione animale), e alla legge 23 dicembre 1999, n. 499 (Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale), nonché alla legge regionale 8 luglio 1977, n. 34 (Interventi per promuovere il miglioramento, la valorizzazione e il potenziamento degli allevamenti avicoli, cunicoli, ittici e apistici e delle relative produzioni nella regione), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai beneficiari, contestualmente all'approvazione dei programmi operativi, l'anticipazione del contributo nella misura dell'80 per cento del suo ammontare.>>;

b) dopo il primo comma dell'articolo 1 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. La disciplina di cui al comma 1 si applica ai programmi operativi presentati all'approvazione successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011) e, in via transitoria, ai programmi operativi relativi alle annualità 2009, 2010 e 2011.>>.

7. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 34/1977, come sostituito dal comma 5, lettera b), continuano a far carico all'unità di bilancio 1.1.1.1009 e al capitolo 6830 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, la cui denominazione viene sostituita dalla seguente: << Contributi all'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia per tenuta libri genealogici, registri anagrafici e controlli funzionali bestiame e acquisto attrezzature - Fondi statali>> e all'unità di bilancio 1.1.1.1009 e al capitolo 6831 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, la cui denominazione viene sostituita dalla seguente: << Contributi all'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia e all'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Pezzata Rossa Italiana per tenuta libri genealogici, registri anagrafici e controlli funzionali bestiame, acquisto attrezzature, valutazioni genetiche del bestiame e attività connesse - Fondi regionali>>.

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nell'ambito del territorio montano e dei bacini montani regionali, delle vasche e aree di deposito per le portate solide del reticolo idrografico, comprese le opere realizzate a seguito di eventi alluvionali a protezione di centri abitati e delle infrastrutture.

9. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011, a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1003 e del capitolo 2953 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Lavori di manutenzione e pulizia vasche deposito di briglie su corsi d'acqua montani".

10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, nella stessa percentuale dei lavori originari, i maggiori oneri connessi agli espropri e all'istituzione delle servitù di acquedotto in relazione ai lavori di costruzione, completamento e trasformazione di impianti pluvirrigui affidati in delegazione amministrativa intersoggettiva ai Consorzi di bonifica.

11. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di 203.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1003 e del capitolo 6897 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Lavori di costruzione, completamento e trasformazione di impianti pluvirrigui affidati in delegazione amministrativa intersoggettiva ai Consorzi di bonifica. Integrazione finanziamenti per maggiori oneri connessi agli espropri e alla istituzione delle servitù di acquedotto".

12. Al fine di consentire ai piccoli produttori caseari il mantenimento del loro stretto legame con il territorio e con i consumatori locali è istituito un regime di aiuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, n. 1998, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis), a favore dei caseifici situati sul territorio regionale che adottano il sistema turnario e che devono ottemperare a interventi di adeguamento e ammodernamento richiesti dall'autorità sanitaria.

13. Gli aiuti di cui al comma 12 consistono in un contributo in conto capitale pari all'80 per cento dei costi di adeguamento e ammodernamento dei caseifici e degli spacci, di quelli relativi all'acquisto degli impianti necessari per la conduzione dell'attività e delle spese tecniche e generali nella misura massima del 7 per cento dell'ammontare degli interventi.

14. Le domande di aiuto di cui al comma 13 sono presentate alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sono corredate di:

a) elaborati progettuali e relazione tecnico-economica;

b) eventuali autorizzazioni necessarie per l'esecuzione degli interventi;

c) documentazione comprovante la disponibilità degli immobili oggetto degli interventi;

d) documentazione necessaria per la quantificazione della spesa;

e) documentazione necessaria per le verifiche del possesso dei requisiti di cui al comma 12.

15. Possono essere finanziati anche interventi già iniziati prima della presentazione della domanda, ma non antecedentemente l'1 gennaio 2011, purché non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.

16. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1001 e del capitolo 1783 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Finanziamento per le latterie turnarie".

17. La Regione Friuli Venezia Giulia promuove il proprio territorio e la conoscenza delle proprie tipicità nelle altre regioni italiane e sui mercati esteri anche assicurando risorse liquide alle imprese mediante l'anticipazione del valore commerciale dei prodotti agricoli che necessitano per la vendita di un trattamento di stagionatura o invecchiamento, nonché incentivando la costituzione e l'attuazione di programmi e di sistemi di promozione e commercializzazione dei prodotti medesimi.

18. L'Amministrazione regionale attua gli interventi volti a raggiungere le finalità di cui al comma 17 in sinergia con le banche convenzionate ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), ed è autorizzata a concedere, con le disponibilità del Fondo, finanziamenti agevolati a breve e medio termine della durata massima di tre anni alle imprese che stagionano o invecchiano in regione prodotti agricoli di unità produttive del territorio regionale.

19. La spesa finanziabile ai sensi del comma 18 è l'anticipazione finanziaria del valore commerciale stimato dei prodotti agricoli, sino a un importo massimo del 70 per cento di tale valore e commisurata al loro periodo di stagionatura o invecchiamento o al periodo previsto per la loro vendita.

20. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 18 l'Amministrazione regionale è autorizzata a impiegare, in considerazione della durata dei finanziamenti agevolati, anche i rientri dei finanziamenti erogati utilizzando le anticipazioni disposte ai sensi dell'articolo 14, comma 46, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), e accantonati per la restituzione al Fondo per la stabilizzazione del sistema economico regionale, fermo restando il rispetto della scadenza stabilita per la restituzione delle anticipazioni dagli atti amministrativi di disposizione delle anticipazioni medesime

21. L'erogazione alle imprese dei finanziamenti agevolati per l'anticipazione del valore commerciale stimato dei loro prodotti è condizionata all'introduzione e conservazione dei prodotti medesimi, per l'intera durata dei finanziamenti, presso specifici locali denominati Depositi agroalimentari Friuli Venezia Giulia gestiti dalle banche o da altri soggetti, denominati depositari, delegati convenzionalmente dalle banche alla loro gestione o, per ragioni legate ai processi di stagionatura o invecchiamento dei prodotti, presso locali delle imprese beneficiarie individuati e delimitati con tecniche idonee a rendere i prodotti disponibili alle imprese ai soli fini della loro lavorazione e conservazione.

22. L'erogazione dei finanziamenti è, altresì, condizionata alla riserva, a favore delle banche, della facoltà di provvedere alla negoziazione di strumenti, anche finanziari, rappresentativi dei prodotti, in misura non inferiore al 10 per cento del loro valore stimato, anche con il concorso di strumenti informatici e telematici messi a disposizione dall'Amministrazione regionale.

23. I finanziamenti sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

(18)

24. Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati, le caratteristiche dei depositi agroalimentari, i requisiti soggettivi e gli obblighi dei depositari, le tipologie di strumenti rappresentativi dei prodotti e le modalità per la loro negoziazione e ogni altra condizione applicativa.

25. La Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali è autorizzata a scorrere le graduatorie relative ai progetti presentati nel 2010 ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).

26. L'entità delle risorse disponibili per ciascuna delle graduatorie di cui al comma 25 è stabilita con deliberazione della Giunta regionale.

27. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 25 fanno carico a valere sulle risorse accantonate nel bilancio regionale ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 21/2007 per le finalità di cui alla legge regionale 26/2005.

28. La lettera a) del comma 22 ter dell'articolo 8 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), è sostituita dalla seguente:

<<a) la Regione è autorizzata a mettere a disposizione, con oneri a proprio carico e per la durata da definirsi nei provvedimenti di messa a disposizione, personale di ruolo, ivi compreso quello appositamente acquisito attraverso procedure di mobilità per il passaggio diretto da enti locali del Friuli Venezia Giulia, da altre Regioni ed enti di altre Regioni;>>.

29. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali), è aggiunta la seguente:

<<d bis) attua iniziative di valorizzazione e promozione dei prodotti agricoli regionali anche al di fuori del territorio regionale.>>.

30. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6, comma 3, lettera d bis), della legge regionale 4/2010, come aggiunta dal comma 29, fanno carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 e al capitolo 6845 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

31. L'articolo 4 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità), è sostituito dal seguente:

<<Art. 4

(Comitato direttivo della certificazione)

1. Presso l'ERSA è istituito un Comitato direttivo della certificazione, quale organo tecnico deputato a garantire la buona esecuzione dell'attività di certificazione ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45011 (Criteri generali per gli organismi di certificazione dei prodotti).

2. Il Comitato è presieduto dal Direttore generale dell'ERSA o suo delegato.

3. Il Comitato è costituito con decreto del Direttore generale dell'ERSA, d'intesa con il Direttore della Direzione centrale competente in materia di risorse rurali. Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Con il medesimo provvedimento sono determinate la composizione del Comitato e le modalità di funzionamento dello stesso.

4. I compensi dei componenti esterni del Comitato sono stabiliti ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), e sono erogati dall'ERSA.

5. I componenti del Comitato, in un numero massimo di otto, durano in carica tre anni e possono essere confermati, una volta sola, per la medesima durata.>>.

32. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4 della legge regionale 21/2002, come sostituito dal comma 31, continuano a far carico al bilancio dell'ERSA.

33. Il Comitato direttivo della certificazione di cui all'articolo 4 della legge regionale 21/2002, come sostituito dal comma 31, già istituito al momento dell'entrata in vigore della presente legge, rimane in carica fino alla naturale scadenza.

34. Dopo l'articolo 13 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), è inserito il seguente:

<<Art. 13 bis

(Partecipazione dell'Ersa a consorzi per la promozione dei prodotti agroalimentari)

1. L'ERSA è autorizzata a promuovere e partecipare alla costituzione di consorzi finalizzati alla promozione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari del Friuli Venezia Giulia. Gli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto sono preventivamente approvati dalla Giunta regionale.

2. L'ERSA è autorizzata, altresì, a versare la propria quota iniziale di sottoscrizione, nonché a concorrere al sostentamento delle attività dei consorzi medesimi mediante appositi contributi consortili annuali, deliberati ai sensi dei rispettivi statuti, nei limiti della disponibilità del proprio bilancio.>>.

35. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 8/2004, come inserito dal comma 34, fanno carico al bilancio dell'ERSA.

36. Ai fini della razionalizzazione e del migliore impiego della spesa, la quota c), di cui all'articolo 19, comma 4, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale), come individuata e assegnata alla competenza della Direzione centrale attività produttive con deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2010, n. 2655 (Ulteriore individuazione per l'anno 2010 delle quote di ripartizione dei fondi per interventi a finanziamento comunitario), iscritta al bilancio regionale, con decreti dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione 23 dicembre 2010, n. 1453 e 21 febbraio 2011, n. 338, e trasferita alla gestione fuori bilancio POR FESR 2007-2013 Obiettivo competitività e occupazione regionale (PAR), è rideterminata come segue:

- Obiettivo competitività regionale e occupazione FESR 2007-2013 Direzione centrale attività produttive attività 1.1.a, 5.378.270,45 euro;

- Obiettivo competitività regionale e occupazione FESR 2007-2013 Direzione centrale attività produttive - finanziamento progetti prima fase settore commercio legge regionale 26/2005, 744.450,24 euro.

37. Per le finalità di cui al capo IX (Incentivi alle imprese industriali per l'utilizzo delle nuove tecniche di gestione aziendale), della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 (Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia), ai fini di garantire il migliore assorbimento delle risorse destinate all'elevazione del livello qualitativo dei prodotti e all'aumento della produttività e al miglioramento dell'organizzazione aziendale, le imprese industriali, beneficiarie dei contributi concessi dalla Direzione centrale attività produttive, di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 27 novembre 2001, n. 451 (Regolamento di esecuzione concernente le modalità di concessione dei contributi previsti dall'articolo 45 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, come sostituito dall'articolo 19 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2), presentano, a pena di revoca del contributo, la relativa rendicontazione delle spese sostenute entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

38. Dopo il comma 4 dell'articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), è aggiunto il seguente:

<<4 bis. Con il regolamento che disciplina la concessione di incentivi, sono stabiliti la misura, i criteri e le modalità per il riconoscimento delle spese di cui al comma 4.>>.

39. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica e integrazione degli strumenti di intervento), è aggiunta la seguente:

<<f bis) promuovere iniziative, individuate con deliberazione della Giunta regionale, tese all'approfondimento e allo studio delle problematiche connesse alle tematiche di carattere economico, finanziario, formativo od occupazionale strettamente relative al settore di interesse.>>.

40. All'articolo 18 della legge regionale 2/1992 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b) del comma 1 è aggiunta la seguente:

<<b bis) contributi, sino alla misura massima del 100 per cento, per la realizzazione di progetti relativi alle iniziative finalizzate agli obiettivi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera f bis).>>;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi di cui al comma 1, lettera b bis), nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), con i seguenti limiti e modalità, da attestare secondo la modulistica approvata con decreto dal Direttore centrale attività produttive:

a) presentazione della domanda entro il 30 ottobre 2011;

b) documentazione di spesa e dei costi sostenuti per il progetto corredata di relazione sull'attività svolta;

c) dichiarazione attestante il rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006.>>;

c) i commi 2 e 3 sono abrogati.

41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo già concesso alla FAREM, Fonderie Acciaio Remanzacco Srl, ex Metallurgica Cave Srl, con decreto del Direttore regionale 13 novembre 1992, n. 902, poi rideterminato con decreto del Direttore regionale 17 dicembre 1998, n. 589, ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35 (Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani), e finalizzato alla realizzazione di un programma di investimenti che potrà essere rendicontato dal beneficiario entro il termine del 31 dicembre 2012 tenendo anche conto del valore investito attraverso operazioni di permuta di beni immobili.

42. La conferma di cui al comma 41 è disposta previa istanza del beneficiario alla Direzione centrale attività produttive.

43. Al fine di sostenere la creazione di centri commerciali naturali e di centri in via, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti a favore delle Amministrazioni comunali del Friuli Venezia Giulia, dei Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT) autorizzati e dei soggetti promotori degli stessi centri commerciali naturali e centri in via.

(4)

44. I finanziamenti di cui al comma 43 sono diretti al sostegno delle spese per la progettazione, l'organizzazione, la promozione e l'avvio dei centri commerciali naturali e dei centri in via e con particolare riguardo al potenziamento dell'associazionismo tra operatori commerciali, turistici e del terziario.

44 bis. Le attività di progettazione delle iniziative di cui al comma 44 sono di regola realizzate dai Comuni e dai soggetti promotori, di cui al comma 43, con l'avvalimento dei Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT) autorizzati.

(5)

45. Le domande per l'ottenimento dei finanziamenti sono presentate alla Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità - Servizio commercio, con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento.

46. I finanziamenti di cui al comma 43 sono cumulabili con quelli previsti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), programmazione 2007-2013, Obiettivo competitività regionale e occupazione - Asse 4 - Sviluppo territoriale, Attività 4.1.a - Supporto allo sviluppo urbano, per la realizzazione dei Piani di sviluppo urbano sostenibile (PISUS).

47. Per le finalità di cui al comma 43 è autorizzata la spesa di 240.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.1018 e del capitolo 9143 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Finanziamenti per la creazione di centri commerciali naturali e di centri in via a favore delle Amministrazioni comunali del Friuli Venezia Giulia, dei Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT) riconosciuti e dei soggetti promotori degli stessi centri".

48. Alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera h) del comma 3 dell'articolo 68 è sostituita dalla seguente:

<<h) nei circoli privati anche non aderenti a enti e organizzazioni nazionali con finalità assistenziali.>>;

b) al comma 2 bis dell'articolo 103 dopo le parole << investimenti infrastrutturali>> sono inserite le seguenti: << da realizzarsi in via diretta o indiretta>>;

c) dopo il comma 2 bis dell'articolo 103 è aggiunto il seguente:

<<2 ter. A integrazione dei finanziamenti pluriennali di cui al comma 2 bis l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 500.000 euro a favore della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste con le modalità previste dallo stesso comma 2 bis.>>.

49. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 103, comma 2 bis, della legge regionale 29/2005, come modificato dal comma 48, lettera b), fanno carico all'unità di bilancio 1.3.2.1020 e al capitolo 9087 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

50. Per le finalità previste dall'articolo 103, comma 2 ter, della legge regionale 29/2005, come aggiunto dal comma 48, lettera c), è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2011, a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.1020 e del capitolo 1403 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione " Finanziamento integrativo a favore della CCIAA di Trieste per il mercato agroalimentare di Trieste".

51. L'Amministrazione regionale è autorizzata a integrare, a valere sulle risorse disponibili dal 2011 in riferimento al limite di impegno decennale autorizzato a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.1020 con riferimento al capitolo 9273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011- 2013 e del bilancio per l'anno 2011, previa istanza dell'ente beneficiario corredata del progetto definitivo dell'opera e del contratto di mutuo, il contributo concesso ai sensi dell'articolo 161, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), con decreto n. 2436/SSSTR del 16 ottobre 2009, in deroga al massimale ivi previsto e sino alla misura complessiva del 95 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

52. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 51 fanno carico all'unità di bilancio 1.3.2.1020 e al capitolo 9273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

53. Al comma 40 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), le parole << di proprietà>> sono sostituite dalle seguenti: << nel territorio>>.

54. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 2, comma 40, della legge regionale 22/2010, come modificato dal comma 53, fanno carico all'unità di bilancio 1.3.2.5037 e al capitolo 6680 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 nella cui denominazione le parole << di proprietà comunale>> sono sostituite dalle seguenti: << nel territorio comunale>>.

55. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla società Udine e Gorizia Fiere spa un contributo straordinario a sollievo degli oneri necessari per la realizzazione di progetti espositivi da realizzarsi presso i quartieri fieristici di Udine e Gorizia, a titolo di aiuto "de minimis" secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis".

(3)

56. La domanda, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale attività produttive entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

57. Per le finalità previste dal comma 55 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.1022 e del capitolo 1785 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Contributo straordinario società Udine e Gorizia Fiere spa, a sollievo degli oneri necessari per la realizzazione di progetti espositivi da realizzarsi presso i quartieri fieristici di Udine e Gorizia".

58. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a valere sulle risorse disponibili già stanziate nel corso dell'esercizio finanziario 2010 e trasferite nell'esercizio finanziario 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.1020 e del capitolo 9274 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, il contributo già assegnato ai sensi dell'articolo 161, comma 4, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), con decreto 3 agosto 2010, n. 1469 al CAI - Associazione XXX Ottobre - di Trieste. Il contributo può essere concesso previa istanza del soggetto beneficiario corredata della documentazione prevista ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 1 dicembre 2009, n. 332 (Regolamento recante la disciplina degli ambiti di intervento e delle priorità, nonché dei criteri e delle modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per infrastrutture turistiche, di cui all'articolo 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)).

59. Gli oneri derivanti dal comma 58 fanno carico all'unità di bilancio 1.3.2.1020 e al capitolo 9274 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

60. Nell'ambito delle funzioni delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal capo V della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), in materia di incentivi alle imprese, nonché dal relativo regolamento di attuazione, con esclusivo riferimento agli articoli 155 e 156 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), in deroga alle vigenti disposizioni regolamentari, le domande risultate ammissibili nelle graduatorie dell'anno 2010 delle Camere di commercio, ma non ammesse a finanziamento per carenza di risorse finanziarie, possono essere finanziate mediante le risorse a disposizione delle Camere di commercio, entro e non oltre il 31 dicembre 2011, anche qualora le iniziative oggetto delle istanze siano state avviate o completate.

61.

( ABROGATO )

(24)

62. Al fine di sostenere e potenziare l'unicità dell'offerta turistica carnica l'Agenzia per lo sviluppo del turismo "Turismo Friuli Venezia Giulia" è autorizzata a sottoscrivere l'aumento di capitale sociale della società "Carnia Welcome società consortile a responsabilità limitata", con sede in Tolmezzo, nella misura massima di 30.000 euro.

63. Per le finalità previste dal comma 62 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2011, a carico dell'unità di bilancio 11.4.1.1192 e del capitolo 9248 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

64. Alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), sono apportate le seguenti modifiche:

a)

( ABROGATA )

b) i commi 8 e 9 dell'articolo 24 sono abrogati;

c)

( ABROGATA )

d) dopo il comma 3 dell'articolo 25 è inserito il seguente:

<<3 bis. Al fine di consentire la gestione contabile delle spese relative alle procedure concorsuali, ai commissariamenti governativi, agli scioglimenti di società cooperative con nomina di liquidatore e alle sostituzioni di liquidatore, in deroga al disposto di cui all'articolo 42, comma 2, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), la spesa per gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è impegnata entro sessanta giorni dalla data di cancellazione della società cooperativa dal registro delle imprese.>>;

e) i commi 1 e 10 dell'articolo 34 sono abrogati;

f) i commi 4, 7 e 8 dell'articolo 43 sono abrogati.

(29)(30)

65. Le disposizioni di cui al comma 64, lettere a), b), c), e) e f), hanno effetto dall'1 gennaio 2012.

66. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 24, comma 5, della legge regionale 27/2007 continuano a essere accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.123 e sul capitolo 963 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

67. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), è sostituita dalla seguente:

<<c) la divulgazione della cultura cooperativa e l'applicazione dei relativi principi nell'ambito dell'attività didattica e formativa, anche attraverso la promozione di stage e di percorsi orientativi;>>.

68. La norma di cui al comma 67 ha effetto dall'1 gennaio 2012.

69. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 32 della legge regionale 27/2007, come modificato dal comma 67, continuano a fare carico all'unità di bilancio 1.4.1.1024 e al capitolo 8772 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

70. Alla legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 17 bis, come aggiunto dall'articolo 35, comma 1, della legge regionale 17/2010, è sostituito dal seguente:

<<Art. 17 bis

(Azioni a sostegno dei rivenditori di generi di monopolio)

1. In relazione all'eccezionale contrazione nelle vendite di generi di monopolio, anche a seguito dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Slovenia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre, nell'osservanza delle condizioni e dei limiti della normativa comunitaria, azioni a sostegno dell'attività dei rivenditori di generi di monopolio, operanti nelle aree già soggette a regime di zona franca della provincia di Gorizia e sue successive estensioni alle province di Trieste e di Udine, ai sensi della legge 1 dicembre 1948, n. 1438 (Istituzione della zona franca di parte del territorio della provincia di Gorizia).

2. Le finalità di cui al comma 1 sono realizzate attraverso la concessione di contributi per:

a) il sostegno delle imprese di rivendita per la ristrutturazione, l'arredo e la dotazione di sistemi di sicurezza, anche nel caso di subingressi, nonché per l'avvio di nuove attività commerciali da parte di rivenditori cessati dall'attività di rivendita ordinaria o speciale;

b) la promozione di attività di ricerca di nuova occupazione e di reinserimento professionale, esercitata con il supporto dell'Agenzia regionale del lavoro;

c) la creazione di borse di studio per la frequenza di corsi di qualificazione e riqualificazione, attraverso contributi assegnati ai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT).

3. La Giunta regionale stabilisce con apposito regolamento le condizioni, i criteri, le procedure e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 2.>>;

b) il comma 3 dell'articolo 17 ter, come aggiunto dall'articolo 35, comma 1, della legge regionale 17/2010, è sostituito dal seguente:

<<3. La Giunta regionale stabilisce, con apposito regolamento, le condizioni, i criteri, le procedure e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1. Il regolamento può essere unico per gli interventi di cui al presente articolo e all'articolo 17 bis.>>.

71. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 17 bis della legge regionale 11/2009, come sostituito dal comma 70, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 1.5.1.1028 e al capitolo 501 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

72. Al fine di migliorare l'efficacia dell'intervento pubblico in favore del sistema produttivo locale e realizzare un piano strategico in ambito internazionale conforme alle linee guida individuate con deliberazione della Giunta regionale, l'Amministrazione regionale sostiene la realizzazione di progetti mirati atti a favorire la promozione internazionale e il processo di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese con sede o almeno un'unità operativa nel territorio regionale, nonché delle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali (ASDI) della Regione.

73. Beneficiari degli incentivi da destinare alla realizzazione dei progetti mirati di cui al comma 72 sono gli enti pubblici, anche economici, della Regione, aventi finalità di internazionalizzazione, i quali singolarmente o in raggruppamento con individuazione di un soggetto capofila, presentano allo Sportello regionale per l'internazionalizzazione - SPRINT, di cui al comma 74, le iniziative progettuali unitamente alle relative domande di finanziamento, elaborate secondo le disposizioni dell'avviso predisposto dal medesimo Sportello, in conformità alle linee guida della Regione e al regolamento di attuazione.

74. Per le finalità di cui al comma 72 l'Amministrazione regionale si avvale dello Sportello regionale per l'internazionalizzazione - SPRINT, il quale, attraverso la Segreteria tecnica all'uopo istituita, cura la predisposizione del piano strategico in ambito internazionale e il monitoraggio sullo stato di attuazione dei processi di internazionalizzazione, oltre che la ricezione delle domande di finanziamento presentate dai soggetti di cui al comma 73, la valutazione delle iniziative progettuali, l'elaborazione della proposta di ammissibilità a finanziamento e il monitoraggio sullo stato di attuazione delle iniziative medesime.

75. La rilevanza strategica internazionale delle iniziative progettuali oggetto delle domande di finanziamento, presentate ai sensi del comma 73, è valutata dal Comitato tecnico di indirizzo composto di diritto dall'Assessore regionale alle attività produttive in carica, che ne presiede le sedute, e da quattro componenti designati dalle principali organizzazioni imprenditoriali di categoria nei settori del commercio, del turismo, dell'industria e dell'artigianato. Partecipano alle riunioni il Direttore centrale della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie e il Direttore centrale della Direzione centrale attività produttive.

76. Con provvedimento dell'Amministrazione regionale sono ripartite tra le iniziative progettuali ammesse le risorse disponibili a carico del bilancio regionale, su proposta elaborata dalla Segreteria tecnica di cui al comma 74, in conformità ai criteri e modalità di concessione degli incentivi individuati con regolamento di attuazione.

77. Per le finalità di cui ai commi 72, 73 e 76 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011, a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 710 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Fondo per l'attuazione di progetti mirati di promozione internazionale".

78. Per le finalità di cui al comma 74 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2011, a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 711 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Rimborso costi sostenuti dallo Sportello regionale per l'internazionalizzazione - SPRINT per la realizzazione di progetti mirati atti a favorire la promozione internazionale".

79. Al fine di armonizzare e coordinare le disposizioni vigenti in materia di valorizzazione del patrimonio della cultura nei settori cinematografico, televisivo e audiovisivo alla legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

<<6. I criteri e le modalità per la gestione degli interventi e per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, nonché per il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 12, sono definiti con regolamento regionale.>>;

b) al comma 1 dell'articolo 12 le parole << dell'articolo 9>> sono sostituite dalle seguenti: << dell'articolo 11>> e le parole << comma 5>> sono sostituite dalle seguenti: << comma 4>>.

80. In relazione al disposto di cui all'articolo 9, comma 1, e all'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale 21/2006, all'unità di bilancio 1.5.1.1033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 la denominazione del capitolo 9198 è sostituita dalla seguente: << Finanziamenti all'Associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission per il sostegno della produzione cinematografica e televisiva, per le iniziative e le attività di promozione e di finanziamento e per le spese connesse allo svolgimento dell'attività istituzionale, mediante la dotazione del fondo denominato Film Fund>>.

81. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 9 bis, comma 1, e dell'articolo 11, commi 2, 3, 4 e 5, della legge regionale 21/2006, fanno carico all'unità di bilancio 1.5.1.1033 e al capitolo 9207 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 la cui denominazione è sostituita dalla seguente: << Finanziamenti all'Associazione Fondo per l'audiovisivo del Friuli Venezia Giulia per il sostegno della produzione audiovisiva, per le iniziative e le attività di promozione e di finanziamento e per le spese connesse allo svolgimento dell'attività istituzionale, mediante la dotazione del fondo denominato Fondo regionale per l'audiovisivo>>.

82. Al fine di realizzare il piano di marketing territoriale nell'ambito delle aree industriali di interesse regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore del Consorzio di sviluppo industriale del Comune di Monfalcone, il quale predispone, singolarmente o in collaborazione con altri soggetti pubblici, anche economici della Regione, un progetto di marketing territoriale sulla base dei dati elaborati dall'EZIT, dai Consorzi per lo sviluppo industriale e dalle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali (ASDI), relativamente all'attività istituzionale svolta dai medesimi soggetti ai sensi delle leggi regionali 1 ottobre 2002, n. 25 (Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste), 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), e 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali).

83. I contenuti e le finalità del progetto di cui al comma 82 sono definiti con successivo provvedimento del Direttore centrale attività produttive da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

84. Per le finalità previste dal comma 82 è autorizzata la spesa di 100.000 euro a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1028 e del capitolo 8049 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario al Consorzio di sviluppo industriale del Comune di Monfalcone per la predisposizione di un progetto di marketing territoriale".

85. Al fine di incentivare la creazione di nuove imprese da parte delle donne sul territorio della Regione nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio, del turismo e dei servizi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a sostegno di progetti di imprenditoria femminile, a parziale copertura dei costi per la realizzazione degli investimenti, delle spese di costituzione e primo impianto, nonché dei costi per l'accesso al microcredito da parte di microimprese.

(16)(19)(20)(25)

85 bis. I costi e le spese di cui al comma 85 sono ammissibili a contributo anche se sostenuti precedentemente alla presentazione della domanda di contributo.

(22)

86. Con regolamento, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 85 nel rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di stato. L'intensità massima dei contributi è pari al 50 per cento della spesa ammissibile. L'importo del contributo è compreso tra 2.500 e 30.000 euro.

(26)

86 bis. Le domande di contributo di cui al comma 85 presentate secondo il procedimento a sportello sono archiviate d'ufficio allorquando, alla data di riapertura dei termini di presentazione fissati in base al regolamento di cui al comma 86, non risultino finanziate per esaurimento delle risorse destinate dal programma operativo di gestione al finanziamento del precedente periodo di apertura in cui le domande stesse sono state presentate.

(21)

87. Per le finalità previste dal comma 85 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 7700 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Interventi per l'imprenditoria femminile".

88.

( ABROGATO )

(6)

89.

( ABROGATO )

(7)

90.

( ABROGATO )

(8)

91. Al fine di sostenere il rafforzamento, il consolidamento e il sostegno finanziario delle imprese che formano il distretto industriale della sedia e il distretto industriale del mobile come definiti con deliberazioni della Giunta regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 2 milioni di euro, suddiviso in parti uguali, a integrazione del fondo rischi di Confidimprese FVG e di Confidi Friuli.

(27)

92. I finanziamenti a Confidimprese FVG e Confidi Friuli sono destinati al rilascio di garanzie in favore delle imprese di cui al comma 91 in regime de minimis.

93. I Consorzi di garanzia fidi presentano la domanda entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale attività produttive - Servizio marketing territoriale e promozione internazionale.

94. Per le finalità di cui al comma 91 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 1778 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Finanziamento per garanzie distretti sedia e mobile".

95. L'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 25, commi 2 e 3, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale), a costituire, nell'ambito del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE), la Sezione per i distretti industriali della sedia e del mobile - di seguito denominata Sezione - ai fini dell'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate per il rafforzamento, il consolidamento e il sostegno finanziario delle imprese che formano il distretto industriale della sedia di cui alla deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2007, n. 59 (Individuazione del "distretto industriale della sedia"), e il distretto industriale del mobile di cui alla deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2007, n. 411 (Individuazione del distretto industriale del mobile).

96. Con regolamento regionale sono definiti criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 95.

97. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, su conforme deliberazione della Giunta regionale, un atto aggiuntivo alla convenzione di data 30 settembre 2008 stipulata con Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA.

98. Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 95 è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 8048 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Conferimenti al FRIE per la Sezione per i distretti industriali della sedia e del mobile".

99. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, è autorizzata a variare la dotazione della Sezione in relazione alle necessità e all'andamento degli utilizzi delle risorse conferite al FRIE ai sensi della legge 23 gennaio 1970, n. 8 (Modifiche alla legge 31 luglio 1957, n. 742, e alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali e provvidenze creditizie a favore dell'artigianato della regione Friuli-Venezia Giulia).

100. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio Tutela Vini Collio e Carso un contributo straordinario pari a 120.000 euro per l'organizzazione e la realizzazione dell'evento "Wine Advocate (by Robert Parker)", che si svolgerà sul territorio regionale nell'anno 2011, finalizzato a far conoscere le eccellenze vitivinicole e le imprese del settore del Friuli Venezia Giulia a livello internazionale.

101. La domanda per la concessione del contributo straordinario è presentata alla Direzione centrale attività produttive - Servizio sviluppo sistema turistico regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa delle attività di organizzazione e realizzazione dell'evento di cui al comma 100 e del relativo preventivo delle spese. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione, in via anticipata, del 70 per cento del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese e di erogazione del saldo del contributo. Il contributo comprende anche tutte le attività preparatorie, di realizzazione e di promozione successiva dell'evento.

102. Per le finalità previste dai commi 100 e 101 è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 1787 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Contributo straordinario al Consorzio Tutela Vini Collio e Carso per la realizzazione dell'evento 'Wine Advocate (by Robert Parker)'".

103. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a enti pubblici e/o privati senza scopo di lucro per il completamento di interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione finalizzati alla trasformazione delle latterie situate in zone montane e non più utilizzate per finalità produttive, al fine del definitivo riutilizzo delle stesse quali centri di aggregazione sociale e culturale.

104. I criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 103 sono stabiliti con regolamento, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio coordinamento politiche per la montagna entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

105. Per le finalità previste dal comma 103 è autorizzata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1033 e del capitolo 1790 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Contributi straordinari a enti pubblici e/o privati senza scopo di lucro per il completamento di interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione finalizzati alla trasformazione delle latterie situate in zone montane e non più utilizzate per finalità produttive, al fine del definitivo riutilizzo delle stesse quali centri di aggregazione sociale e culturale".

106.

( ABROGATO )

(11)(17)

107.

( ABROGATO )

(12)

108.

( ABROGATO )

(13)

109.

( ABROGATO )

(14)

110.

( ABROGATO )

(15)

111. Al fine di sostenere le imprese e gli studi professionali regionali coinvolti nella crisi politico-sociale che ha colpito nel 2011 la Libia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari a integrazione del fondo rischi del Confidi Friuli, aventi sede legale o operativa nel territorio della regione da almeno ventiquattro mesi.

112. Le risorse attribuite al Confidi sono destinate al rilascio di garanzie in relazione a operazioni concernenti il consolidamento e il sostegno finanziario delle imprese di cui al comma 111, in armonia con la normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.

113. I finanziamenti di cui al comma 111 e le garanzie di cui al comma 112 sono concessi secondo criteri e modalità definiti con regolamento.

114. Per le finalità di cui al comma 111 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011, a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 8050, di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Finanziamenti al Confidi Friuli per il rilascio di garanzie alle imprese coinvolte nella crisi libica".

115. Alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 le parole << uniformate alle>> sono sostituite dalle seguenti: << con le>>;

b) al comma 2 dell'articolo 3 il numero << 8>> è sostituito dal seguente: << 12>> e il numero << 6>> è sostituito dal seguente: << 8>> ;

c) al comma 3 dell'articolo 3 il numero << 5>> è sostituito dal seguente: << 7>> e il numero << 3>> è sostituito dal seguente: << 4>>;

d) il comma 4 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

<<4. La misura dei contributi prevista al comma 2 e l'entità di aumento degli stessi di cui al comma 3, per motivazioni congiunturali ovvero per esigenze di bilancio regionale e previo parere della Commissione consiliare competente, possono essere modificate, entro il limite di scostamento rispettivamente di 5 e 3 centesimi al litro, con deliberazione della Giunta regionale, separatamente per benzina e gasolio e per un periodo massimo di tre mesi reiterabile. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.>>;

e) al comma 5 dell'articolo 3 le parole << ; nel caso in cui il rifornimento sia effettuato al di fuori del territorio regionale si applicano i criteri di cui all'articolo 6>> sono soppresse;

f) dopo il comma 5 dell'articolo 3 è inserito il seguente:

<<5 bis. Con le convenzioni di cui all'articolo 8, comma 5, possono essere definite le modalità con le quali effettuare il rimborso ai beneficiari nel caso in cui il rifornimento sia effettuato al di fuori del territorio regionale.>>;

g) il comma 2 dell'articolo 4 è abrogato;

h) il comma 5 dell'articolo 4 è abrogato;

i) al comma 6 dell'articolo 4 le parole << di cui all'articolo 2>> sono soppresse;

j) al comma 5 dell'articolo 5 le parole << ove non trovi applicazione quanto previsto dall'articolo 3, comma 6,>> sono sostituite dalle seguenti: << a eccezione del caso di cui all'articolo 3, comma 5 bis,>>;

k) al comma 10 dell'articolo 5 le parole << al comma 7>> sono sostituite dalle seguenti: << ai commi 7 e 8>>;

l) al comma 3 dell'articolo 6 le parole << Con regolamento regionale>> sono sostituite dalle seguenti: << Con le convenzioni di cui all'articolo 8, comma 5,>>;

m) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

<<Art. 6 bis

(Inizio dell'attività di vendita)

1. Ai fini della presente legge le imprese di gestione di impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, stradali o autostradali, comunicano l'inizio dell'attività di vendita di carburanti per autotrazione, almeno sette giorni prima, alla Camera di commercio nel cui ambito territoriale ha sede l'impianto.

2. Le imprese di cui al comma 1, al fine di consentire all'Amministrazione regionale il monitoraggio del mercato regionale dei carburanti per autotrazione, inviano all'Amministrazione regionale e alla Camera di commercio, nel cui ambito territoriale ha sede l'impianto, copia dei prospetti riepilogativi, di cui al decreto del Ministro delle finanze 1 agosto 1980, entro trenta giorni da ogni chiusura del registro di carico e scarico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).>>;

n) al comma 1 dell'articolo 7 le parole << è autorizzata a istituire>> sono sostituite dalla seguente: << gestisce>>;

o) al comma 2 dell'articolo 7 le parole << regolamento regionale>> sono sostituite dalle seguenti: << le convenzioni di cui all'articolo 8, comma 5,>>;

p) il comma 3 dell'articolo 7 è abrogato;

q) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

<<Art. 7 bis

(Acquisto e manutenzione dei POS)

1. L'Amministrazione regionale tramite la società in house Insiel SpA acquista i POS, li consegna ai gestori a titolo di comodato e li installa presso i punti vendita.

2. L'Amministrazione regionale tramite Insiel SpA provvede alla manutenzione dei POS.>>;

r) al comma 2 dell'articolo 8 le parole << dalle Camere di commercio in via unitaria>> sono sostituite dalle seguenti: << dall'Amministrazione regionale, tramite Insiel SpA, e sono messi a disposizione delle Camere di commercio>>;

s) al comma 5 dell'articolo 8 è aggiunto in fine il seguente periodo: << In sede di prima attuazione il termine delle convenzioni è il 31 dicembre 2014.>>;

t) dopo il comma 5 dell'articolo 8 è inserito il seguente:

<<5 bis. Nelle convenzioni di cui al comma 5 sono, altresì, definite le entità delle somme dovute dai richiedenti per ottenere l'autorizzazione o la variazione dell'autorizzazione.>>;

u) al comma 6 dell'articolo 8 le parole << vigenti>> e le parole << , e previa definizione, nelle convenzioni di cui al comma 5, dei rapporti finanziari con le Camere di commercio competenti>> sono soppresse;

v)

( ABROGATA )

w) il comma 9 dell'articolo 8 è abrogato;

x) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

<<Art. 8 bis

(Oneri per lo svolgimento dell'attività delegata)

1. A fronte degli oneri per lo svolgimento dell'attività delegata, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Camere di commercio un apposito finanziamento annuo. L'importo del finanziamento è ripartito per ciascuna Camera di commercio con i seguenti criteri:

a) il 50 per cento in quote uguali per ciascuna Camera di commercio;

b) il 50 per cento in misura proporzionale al numero di identificativi attivi relativi a ciascuna Camera di commercio.

2. Le Camere di commercio fanno fronte agli oneri di cui al comma 1, altresì, con gli introiti conseguiti a seguito del rilascio degli identificativi, delle autorizzazioni e delle loro variazioni e con le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di loro competenza.

3. Le Camere di commercio presentano la domanda di finanziamento, di cui al comma 1, entro il 31 gennaio di ciascun anno al Servizio energia della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa al finanziamento di cui al comma 1 si applica la disposizione di cui all'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>;

y) al comma 3 dell'articolo 9 dopo le parole << in via informatica>> sono inserite le seguenti: << tramite Insiel SpA>>;

z)

( ABROGATA )

aa) il comma 1 dell'articolo 12 è abrogato;

bb) al comma 5 dell'articolo 12 il numero << 1>> è sostituito dal seguente: << 2>>;

cc) al comma 1 dell'articolo 13 il numero << 75>> è sostituito dal seguente:<< 30>> e il numero << 150>> è sostituito dal seguente: << 100>>;

dd) al comma 4 dell'articolo 13 le parole << i soggetti di cui all'articolo 4, comma 5, abbiano adempiuto agli obblighi di comunicazione di cui al medesimo articolo>> sono sostituite dalle seguenti: << i beneficiari abbiano adempiuto agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 4>>;

ee) dopo il comma 4 dell'articolo 13 è inserito il seguente:

<<4 bis. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 6 bis, commi 1 e 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 100 euro a 200 euro.>>;

ff) al comma 10 dell'articolo 13 le parole << L'Amministrazione regionale>> sono sostituite dalle seguenti: << La Camera di commercio territorialmente competente>>;

gg)

( ABROGATA )

hh)

( ABROGATA )

ii)

( ABROGATA )

jj) al comma 1 dell'articolo 20 le parole << sono modificati con deliberazione della Giunta regionale>> sono sostituite dalle seguenti: << possono essere modificati con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione>>;

kk) il comma 2 dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:

<<2. Le disposizioni di cui al capo II sono applicate a decorrere dall'1 novembre 2011.>>;

ll) dopo il comma 4 dell'articolo 21 sono aggiunti i seguenti:

<<4 bis. In sede di prima applicazione, per l'anno 2011, i finanziamenti di cui all'articolo 8 bis, comma 1, sono ridotti a un sesto e le Camere di commercio presentano la relativa domanda di finanziamento entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011).

4 ter. In sede di prima applicazione, per l'anno 2011, gli importi delle aperture di credito di cui all'articolo 10, comma 3, sono definiti, a favore dei Segretari generali in carica presso ciascuna Camera di commercio, in proporzione alla quantità di carburante per autotrazione erogato nel corso dell'anno precedente nella provincia di riferimento.>>;

mm) al punto 1.3 della lettera c) dell'Allegato B) le parole << , qualora obbligatoria in relazione alla vigente legislazione>> sono soppresse.

(23)(28)(31)(32)(33)(35)(36)(37)(38)(40)(41)(42)(43)(44)(45)

116. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 bis della legge regionale 14/2010, come inserito dal comma 115, lettera q), e dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 14/2010, come modificato dal comma 115, lettera r), fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1189 e al capitolo 156 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

(39)(46)

117. Per le finalità previste dall'articolo 8 bis della legge regionale 14/2010, come inserito dal comma 115, lettera x), e dall'articolo 21, comma 4 bis, della legge regionale 14/2010, come inserito dal comma 115, lettera ll), è autorizzata la spesa complessiva di 758.400 euro per gli anni dal 2011 al 2013 suddivisa in ragione di 58.400 euro per l'anno 2011 e di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 997 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 di nuova istituzione con la denominazione " Finanziamento alle Camere di commercio per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di rifornimento di carburanti a prezzo ridotto".

118. Per le finalità previste dall'articolo 15 bis della legge regionale 14/2010, come inserito dal comma 115, lettera ii), è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1033 e del capitolo 1394 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione " Contributi per l'acquisto di veicoli nuovi o usati a basse emissioni destinati al trasporto di persone per uso individuale".

(34)

119. La competenza relativa alle attività amministrative spettanti all'Amministrazione regionale direttamente connesse alla concessione degli incentivi sugli acquisti di carburanti per autotrazione di cui al capo II della legge regionale 14/2010 è attribuita alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio energia.

120.

( ABROGATO )

(1)

121.

( ABROGATO )

(2)

122. Al comma 17 dell'articolo 7 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), dopo le parole << studi, indagini>> sono inserite le seguenti: << , consulenza e assistenza tecnica, anche a supporto delle esigenze di programmazione,>>.

123. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 7, comma 17, della legge regionale 1/2003, come modificato dal comma 122, fanno carico all'unità di bilancio 1.6.1.1036 e al capitolo 6256 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

124. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura (CRITA) di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), per l'istituzione e l'assegnazione di borse di studio attraverso bandi annuali di concorso pubblico a laureati che effettuano, presso le Facoltà di agraria e di medicina veterinaria, ricerche attinenti al settore agricolo, agroalimentare e veterinario.

125. A tal fine il CRITA presenta alla Direzione centrale competente in materia di risorse rurali la domanda di finanziamento, corredata di una relazione illustrativa dell'attività programmata per il successivo anno accademico e, in particolare, dei criteri per l'assegnazione delle borse di studio. La domanda è presentata entro il 30 aprile di ogni anno e, in sede di prima applicazione, entro il 30 settembre 2011.

126. Per le finalità previste dal comma 124 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.6.1.1039 e del capitolo 7008 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Assegnazioni al CRITA per la concessione di borse di studio per ricerche attinenti il settore agricolo, agroalimentare e veterinario".

127. AI fine di finanziare i progetti di ricerca e sviluppo maggiormente innovativi e utilmente collocati nella graduatoria del bando dell'attività 1.1.a) 2 settore industria del POR FESR 2007-2013, nonché al fine di garantire un adeguato parco progetti a favore della medesima programmazione comunitaria, l'Amministrazione regionale, mediante l'utilizzo delle procedure informatiche previste per la gestione del parco-progetti di cui all'articolo 19, comma 4, lettera c), della legge regionale 21/2007, è autorizzata a finanziare lo scorrimento della graduatoria con propri fondi ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera e), della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), con riferimento ai progetti di alto e medio livello risultati non finanziabili per carenza di risorse ovvero risultati ammessi a finanziamento e non parzialmente o integralmente finanziati per la quota di contributo relativa ai programmi di industrializzazione, potenzialmente ammissibili a finanziamento entro il periodo di programmazione.

128. Prioritariamente verranno finanziati, nel rispetto della graduatoria di cui al comma 127, i progetti presentati da PMI per programmi di industrializzazione al fine del conseguimento degli obiettivi percentuali di cui all'articolo 8 del bando dell'attività 1.1.a) 2 del POR FESR 2007-2013.

129. Per le finalità previste dal comma 127 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1040 e del capitolo 325 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Conferimento al Fondo POR FESR 2007-2013 scorrimento graduatoria 1.1.a) 2 settore industria - fondi regionali".

130. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assicurare continuità e sviluppo alle determinazioni contenute nel "Position paper" tra Ministero degli affari esteri e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia presentato in occasione del forum "Gli scenari dello sviluppo dell'area Adriatico-balcanica" l'8 marzo 2010, a Gorizia, e a favorire lo sviluppo di iniziative strategiche per il sistema socio-economico regionale nel sud-est Europa e nella Federazione russa. A tal fine è istituito presso l'Associazione Informest Centro di servizi e documentazione per la cooperazione economica internazionale, con sede in Gorizia, un segretariato tecnico permanente denominato "lnternational desk" quale:

a) luogo di studio e analisi dei sistemi territoriali internazionali complessi e dei loro strumenti giuridici di attuazione;

b) sede di incontro e confronto tra le istituzioni e il mondo economico;

c) strumento per l'organizzazione, in collaborazione con enti pubblici, anche economici, e con associazioni di categoria, di relazioni economiche tra le PMI del Friuli Venezia Giulia, della Federazione russa e dei Paesi del sud-est Europa in specifici settori di reciproco interesse;

d) sede per realizzare azioni congiunte tra Ministero degli affari esteri e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nelle relazioni internazionali e a sostegno dell'internazionalizzazione delle attività produttive e culturali regionali, nel rispetto dell'interesse nazionale e dell'autonomia differenziata.

131. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 130 la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente alle relazioni internazionali e comunitarie, approva specifiche linee d'indirizzo annuali per l'Associazione Informest.

132. Per le finalità di cui ai commi 130 e 131 è autorizzata la spesa di 280.000 euro a carico dell'unità di bilancio 1.6.1.1039 e del capitolo 752 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

133. Alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 16 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 6 le parole << entro il 30 novembre di ogni anno, le iniziative che intendono realizzare nell'anno successivo>> sono sostituite dalle seguenti: << entro il 15 febbraio di ogni anno, le iniziative che intendono realizzare nel corso dell'anno>>;

b) al comma 3 dell'articolo 6 le parole << Entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio annuale di previsione>> sono soppresse.

134. All'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 4/2011, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole << nella forma di credito d'imposta>> sono soppresse;

b) il comma 16 è sostituito dal seguente:

<<16. I contributi di cui al comma 1 sono utilizzabili in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), e non possono essere chiesti a rimborso. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti a esclusivo carico della Regione.>>;

c) al comma 17 le parole << credito d'imposta>> sono sostituite dalla seguente: << contributo>>.

135. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella B.

Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 48 del presente articolo dopo le parole "16 gennaio" è stata aggiunta la parola "2002,".
Note:

Comma 120 abrogato da art. 2, comma 58, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.

Comma 121 abrogato da art. 2, comma 58, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.

Parole aggiunte al comma 55 da art. 3, comma 24, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.

Parole sostituite al comma 43 da art. 4, comma 7, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.

Comma 44 bis aggiunto da art. 4, comma 8, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.

Comma 88 abrogato da art. 14, comma 5, L. R. 2/2012

Comma 89 abrogato da art. 14, comma 5, L. R. 2/2012

Comma 90 abrogato da art. 14, comma 5, L. R. 2/2012

Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 44, L. R. 14/2012

10  Comma 4 sostituito da art. 2, comma 45, L. R. 14/2012

11  Comma 106 abrogato da art. 2, comma 94, L. R. 14/2012

12  Comma 107 abrogato da art. 2, comma 94, L. R. 14/2012

13  Comma 108 abrogato da art. 2, comma 94, L. R. 14/2012

14  Comma 109 abrogato da art. 2, comma 94, L. R. 14/2012

15  Comma 110 abrogato da art. 2, comma 94, L. R. 14/2012

16  Parole sostituite al comma 85 da art. 2, comma 99, L. R. 14/2012

17  Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 217 del 18 luglio 2012 (pubblicata in G.U. 1a Serie speciale n. 37 dd. 19 settembre 2012), l'illegittimità costituzionale del comma 106 del presente articolo, che pertanto non è applicabile fin dalla data di entrata in vigore della L.R. 11/2011.

18  Comma 23 sostituito da art. 2, comma 20, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.

19  Parole soppresse al comma 85 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 4/2014

20  Parole aggiunte al comma 85 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 4/2014

21  Comma 86 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 4/2014

22  Comma 85 bis aggiunto da art. 2, comma 64, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.

23  Lettera z) del comma 115 abrogata da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 10, c. 3 bis, L.R. 14/2010, con effetto dall'1/1/2016.

24  Comma 61 abrogato da art. 105, comma 1, lettera s), L. R. 21/2016

25  Parole soppresse al comma 85 da art. 1, comma 4, lettera a), L. R. 6/2017

26  Parole soppresse al comma 86 da art. 1, comma 4, lettera b), L. R. 6/2017

27  Parole sostituite al comma 91 da art. 1, comma 9, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

28  Lettera v) del comma 115 abrogata da art. 4, comma 10, lettera a), numero 3), L. R. 23/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 8, c. 7, L.R. 14/2010, con effetto dall'1/1/2020.

29  Lettera a) del comma 64 abrogata da art. 13, comma 1, lettera g), L. R. 9/2020 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 24, commi 7 e 10, L.R. 27/2007.

30  Lettera c) del comma 64 abrogata da art. 13, comma 1, lettera g), L. R. 9/2020 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 24, commi 7 e 10, L.R. 27/2007.

31  Lettera gg) del comma 115 abrogata da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione degli artt. 15 e 15 bis, L.R. 14/2010.

32  Lettera hh) del comma 115 abrogata da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione degli artt. 15 e 15 bis, L.R. 14/2010.

33  Lettera ii) del comma 115 abrogata da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione degli artt. 15 e 15 bis, L.R. 14/2010.

34  Comma 118 abrogato da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione degli artt. 15 e 15 bis, L.R. 14/2010.

35  Lettera a) del comma 115 abrogata da art. 14, comma 2, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione dell'art. 2, c. 1, lett. c), L.R. 14/2010.

36  Lettera j) del comma 115 abrogata da art. 14, comma 2, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, L.R. 14/2010.

37  Lettera k) del comma 115 abrogata da art. 14, comma 2, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, L.R. 14/2010.

38  Lettera q) del comma 115 abrogata da art. 14, comma 2, lettera c), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione dell'art. 7 bis, L.R. 14/2010.

39  Comma 116 abrogato da art. 14, comma 2, lettera c), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione dell'art. 7 bis, L.R. 14/2010.

40  Lettera r) del comma 115 abrogata da art. 14, comma 2, lettera d), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione dell'art. 8, commi 2 e 6, L.R. 14/2010.

41  Lettera u) del comma 115 abrogata da art. 14, comma 2, lettera d), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione dell'art. 8, commi 2 e 6, L.R. 14/2010.

42  Lettera y) del comma 115 abrogata da art. 14, comma 2, lettera e), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione dell'art. 9, L.R. 14/2010.

43  Lettera jj) del comma 115 abrogata da art. 14, comma 2, lettera h), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione dell'art. 20, L.R. 14/2010.

44  Lettera mm) del comma 115 abrogata da art. 14, comma 2, L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione degli allegati A e B della L.R. 14/2010.

45  Non si procede all'abrogazione delle lettere a), j), k), q), r), u), y), jj) e mm) del comma 115 del presente articolo, a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, L.R. 20/2022, a opera dell'art. 4, c. 2, lett. b), L.R. 15/2023.

46  Non si procede all'abrogazione del comma 116 del presente articolo, a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, L.R. 20/2022, a opera dell'art. 4, c. 2, lett. b), L.R. 15/2023.