Legge regionale 11 agosto 2011 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.

Art. 11

(Finalità 10 - affari istituzionali, economici e fiscali generali)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Comunità Montane della Carnia, del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e del Friuli Occidentale un finanziamento per la concessione di un contributo alle famiglie residenti nel proprio territorio per l'acquisto di decoder e antenna adatti alla ricezione delle trasmissioni satellitari del servizio pubblico radiotelevisivo.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso alle famiglie, con reddito imponibile del nucleo familiare nell'anno di imposta 2010 non superiore a 20.800 euro, residenti in zone non servite da impianti di trasmissione in digitale televisivo terrestre o che attualmente ricevono il segnale televisivo da impianti di trasmissione in digitale televisivo terrestre di proprietà delle stesse Comunità Montane o di Comuni, secondo il criterio di priorità costituito dal minor reddito familiare posseduto e nel limite del 70 per cento della spesa sostenuta, fino ad un importo massimo del contributo di 100 euro.

3. Il finanziamento è assegnato alla Comunità montana, con contestuale assunzione dell'impegno di spesa a carico del bilancio regionale, su domanda del commissario straordinario dell'ente da presentare al Servizio coordinamento politiche per la montagna della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La domanda quantifica in via presuntiva il numero dei residenti nelle zone non coperte dal segnale televisivo terrestre del servizio pubblico radiotelevisivo.

4. Al riparto delle risorse tra le Comunità montane si provvede in misura proporzionale al numero dei residenti indicati nella domanda di cui al comma 3.

5. Il trasferimento delle risorse alle Comunità montane avviene a seguito dell'adozione, da parte dei suddetti enti, della graduatoria degli aventi diritto al contributo.

6. Per finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2011, la spesa di 100.000 euro a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1161 e del capitolo 444 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione <<Finanziamento alle Comunità Montane della Carnia, del Gemonese, Canal del Ferro e Val canale e del Friuli Occidentale per la concessione di contributi alle famiglie residenti in zone non servite da impianti di trasmissione in digitale televisivo terrestre o che attualmente ricevono il segnale televisivo da impianti di trasmissione in digitale televisivo terrestre di proprietà delle stesse Comunità Montane o di Comuni>>.

7. Per consentire l'adeguata ricezione delle trasmissioni del servizio pubblico radiotelevisivo nella Val Raccolana, nell'area non raggiungibile dal segnale dell'attuale rete satellitare, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un finanziamento straordinario alla Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale di 50.000 euro per l'adeguamento e la messa a norma degli impianti necessari a diffondere il segnale televisivo digitale terrestre nell'area su indicata.

8. Il finanziamento di cui al comma 7 è assegnato alla Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, con contestuale assunzione dell'impegno di spesa a carico del bilancio regionale, su domanda del commissario straordinario dell'ente da presentare al Servizio coordinamento politiche per la montagna della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Alla domanda è allegata una relazione descrittiva degli interventi con la relativa stima dei costi.

9. Al trasferimento delle risorse si provvede, in via anticipata, per un importo pari al 50 per cento del finanziamento concesso e, a saldo, su presentazione della rendicontazione della spesa resa ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

10. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata, per l'anno 2011, la spesa di 50.000 euro a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1161 e del capitolo 446 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione <<Finanziamento alla Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale per adeguamento e messa a norma degli impianti di diffusione del segnale televisivo terrestre nella Val Raccolana>>.

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di complessivi 25.000 euro a favore dell'associazione <<Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo>> con sede in Roma quale quota regionale per l'attività di supporto tecnico prestata a favore delle Autorità di audit regionali nello svolgimento delle funzioni di audit previste dalla programmazione comunitaria 2007-2013.

12. Il finanziamento viene concesso a seguito dell'adesione dell'Autorità di audit regionale al progetto di assistenza tecnica presentato dall'associazione <<Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo>> per il periodo 2011-2015. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese e di erogazione del finanziamento.

13. Per le finalità previste dai commi 11 e 12, è autorizzata la spesa ripartita di complessivi 25.000 euro suddivisi in ragione di 5.000 euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2015 con l'onere di 15.000 euro relativo alle quote autorizzate per gli anni dal 2011 al 2013 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 160 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione <<Finanziamento all'Associazione <<Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo>> per il supporto tecnico alle Autorità di audit nella programmazione comunitaria 2007-2013>>. L'onere relativo alle quote autorizzate per gli anni 2014 e 2015 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.

14.

( ABROGATO )

(2)

15.

( ABROGATO )

(3)

16.

( ABROGATO )

(4)

17.

( ABROGATO )

(5)

18. All'articolo 13 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. La Commissione è presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di istruzione o suo delegato ed è composta dal Direttore centrale competente nella materia stessa, o suo delegato, nonché da cinque esperti nell'ambito della tutela, della valorizzazione e dell'insegnamento della lingua friulana.>>;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

<<5 bis. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale e dura in carica per tre anni scolastici decorrenti dalla data del provvedimento di nomina.>>.

19. La Commissione di cui all'articolo 13 della legge regionale 29/2007, già nominata alla data di entrata in vigore della presente legge, dura in carica fino al 31 dicembre 2011.

20. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 5 bis, della legge regionale 29/2007, come inserito dal comma 18, lettera b), e di cui al comma 19, continuano a fare carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 9805 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, nell'ambito delle spese di assistenza tecnica - asse prioritario 4 - del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, gli oneri relativi al personale assegnato alla struttura controlli di primo livello dei programmi dei fondi strutturali, per l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.

22. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1165 e del capitolo 2005 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

23. In relazione al disposto di cui al comma 22, sono previsti rientri per 350.000 euro per l'anno 2011 a valere sull'unità di bilancio 4.5.163 e sul capitolo 1135 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

24. Al fine di recuperare il patrimonio storico e artistico della Regione, anche nell'ambito del piano di valorizzazione del patrimonio regionale previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), l'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare un progetto pilota mirato alla specializzazione di personale tecnico regionale per la realizzazione di interventi di recupero, conservazione e restauro di immobili in proprietà, di interesse storico, artistico e archeologico.

25. Il progetto pilota, con il coinvolgimento della comunità locale, avrà ad oggetto la conservazione e il restauro architettonico, nonché il recupero e l'adeguamento funzionale del compendio immobiliare di Villa Ottelio, con particolare riferimento a interventi connessi al consolidamento e miglioramento antisismico, all'impiantistica e al risparmio energetico attraverso un approccio multidisciplinare a carattere scientifico che coniughi agli aspetti strutturali e funzionali le tecniche di restauro più avanzate, anche sviluppando percorsi scientifici di ricerca e di sperimentazione progettuale.

26. Per le finalità di cui ai commi 24 e 25, stante l'originalità e l'elevato valore artistico e architettonico del compendio medesimo e per il suo inserimento in un contesto rurale di particolare pregio paesaggistico, l'Amministrazione regionale è autorizzata, previa procedura di evidenza pubblica, a stipulare accordi organici di collaborazione tecnico-scientifica e di formazione-specializzazione definiti in apposite convenzioni con istituti universitari particolarmente qualificati e aventi rilevanza e prestigio internazionale che garantiscano, nell'ambito del sistema di tutela del patrimonio, le necessarie sinergie tra l'approccio scientifico, tecnico e storico-artistico.

27. Per le finalità previste dai commi 24, 25 e 26 è autorizzata la spesa di 2.330.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 10.3.2.1168 e del capitolo 1332 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Interventi per il recupero di Villa Ottelio>>.

28. Nelle more della chiusura della procedura di infrazione comunitaria per la violazione della Direttiva 2003/109/CE, la Regione assume iniziative volte a tenere indenni le amministrazioni locali dagli oneri processuali gravanti sulle stesse a seguito di giudizi relativi all'applicazione delle norme in materia di accesso alle prestazioni dello stato sociale, recate dalle leggi regionali 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio), 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), e 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008).

29. Per le finalità previste dal comma 28, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare agli enti locali le spese legali e di giudizio da essi sostenute nell'ambito delle azioni giudiziarie promosse da cittadini singoli o associati per la disapplicazione delle norme di cui al medesimo comma 28. I rimborsi sono disposti, previa deliberazione della Giunta regionale, a favore degli enti che abbiano presentato apposita domanda alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione - Servizio politiche per la famiglia e sviluppo dei servizi socio-educativi, corredata dei documenti comprovanti l'avvenuto pagamento delle spese suddette. I rimborsi sono liquidati entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

30. Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 10.4.1.1164 e del capitolo 1001 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione <<Rimborso agli enti locali delle spese processuali relative a giudizi sull'applicazione delle leggi regionali in materia di accesso alle prestazioni dello stato sociale>>.

31. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la pubblicazione nella parte terza del Bollettino Ufficiale della Regione è effettuata senza oneri per i richiedenti, anche se privati, per tutti gli atti per i quali la pubblicazione stessa sia resa obbligatoria dalla normativa vigente e da provvedimenti amministrativi della Regione.

(1)

32. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella K.

Note:

Parole sostituite al comma 31 da art. 17, comma 1, L. R. 26/2012

Comma 14 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

Comma 15 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

Comma 16 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

Comma 17 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.