Legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.
Art. 7
 (Finalità 6 -istruzione, formazione e ricerca)
10. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 16, comma 48 bis, della legge regionale 3/1998, come modificato dal comma 9, continuano a fare carico all'unità di bilancio 6.1.1.5056 e al capitolo 5033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
12. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 ter della legge regionale 15/1984, come inserito dal comma 11, continuano a fare carico all'unità di bilancio 6.1.1.5057 e al capitolo 5022 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
17. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 10/2009, come modificato dal comma 16, continuano a fare carico all'unità di bilancio 6.1.1.5057 e al capitolo 5164 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
22. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, commi 9 e 9 ter, della legge regionale 3/2002, come sostituiti dal comma 21, lettere a) e b), continuano a fare carico all'unità di bilancio 6.1.1.5057 e al capitolo 5164 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
23.
Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 9 quater, della legge regionale 3/2002, come inserito dal comma 21, lettera c), è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2011, a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 del capitolo 5664, di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione " Finanziamento all'Educandato statale Uccellis di Udine per l'attuazione di un programma di iniziative finalizzate a promuovere, presso le istituzioni scolastiche della regione, la diffusione della dimensione europea dell'istruzione e della formazione".

24. In attuazione di quanto previsto dal decreto legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010), convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'organizzazione e la realizzazione di progetti volti a promuovere e a sostenere lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola.
25. I contributi di cui al comma 24 sono concessi dalla Direzione centrale competente in materia di istruzione alle istituzioni scolastiche appartenenti al sistema pubblico di istruzione e aventi sede nel territorio del Friuli Venezia Giulia.
27. I progetti di cui al comma 24 prevedono un impegno minimo di quaranta ore per il personale docente o di quaranta ore per quello amministrativo, tecnico e ausiliario.
29. I requisiti di cui al comma 28 devono essere posseduti alla data di avvio del progetto.
31. I contributi di cui al comma 24 sono concessi con procedura automatica ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), a copertura dell'intera spesa ammissibile.
32. Con delibera della Giunta regionale sono individuati gli ordini e i gradi scolastici destinatari degli interventi di cui al comma 24 ed è determinata la misura massima del contributo concedibile.
34. Ciascuna istituzione scolastica può presentare un'unica domanda; la domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituzione scolastica richiedente o da altro soggetto munito di delega e poteri di firma, è presentata, completa in ogni sua parte, secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto del Direttore centrale competente in materia di istruzione.
35. La Direzione competente in materia di istruzione effettua l'istruttoria delle domande e della documentazione allegata, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la completezza e la regolarità della domanda, la coerenza con le finalità previste dal comma 26.
37. Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 5471 di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola".
38. Per l'attuazione degli interventi finalizzati a promuovere l'insegnamento della lingua friulana nel territorio regionale ai sensi delle disposizioni di cui al Capo III della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 5473 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Sostegno finanziario ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 29/07 per l'insegnamento della lingua friulana alle scuole situate nei territori dei comuni delimitati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge medesima".
40. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 8, della legge regionale 12/2010, come modificato dal comma 39, continuano a fare carico all'unità di bilancio 6.1.1.5057 e al capitolo 7164 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
43. Per l'intervento di cui al comma 42 l'istituzione scolastica interessata presenta alla Direzione centrale competente in materia di istruzione domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa del progetto e di un preventivo di spesa.
44. Per le finalità previste dal comma 42 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 4998 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Sostegno al progetto pilota d'alternanza scuola lavoro promosso dall'Istituto statale di istruzione tecnica e commerciale Einaudi-Marconi di Staranzano".
46. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 45 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.
47. Per le finalità previste dal comma 45 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5058 e del capitolo 5467 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Finanziamento alla Comunità Educante cooperativa Onlus con sede a Trieste a sollievo degli oneri di bilancio anche pregressi, derivanti dai costi di gestione del Liceo linguistico europeo Vittorio Bachelet di Trieste".
53. La disciplina prevista dall'articolo 7, commi da 12 a 14, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), si applica anche agli interventi riammessi a contributo negli anni 2010 e 2011.
55. Gli oneri derivanti dall'articolo 7, commi 30 e 31, della legge regionale 22/2010, come modificati dal comma 54, fanno carico all'unità di bilancio 6.1.2.5059 e al capitolo 1752 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione Asilo infantile di Pavia di Udine un contributo straordinario per l'esecuzione delle opere di ampliamento e straordinaria manutenzione del fabbricato sede della scuola dell'infanzia di Pavia di Udine.
57. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 56 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
58. Per le finalità previste dal comma 56 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.5059 e del capitolo 6224 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario all'associazione Asilo infantile di Pavia di Udine per l'ampliamento e la straordinaria manutenzione del fabbricato sede della scuola dell'infanzia".
59. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di San Martino V di Percoto un contributo straordinario per l'esecuzione delle opere di rifacimento della copertura del fabbricato sede della scuola dell'infanzia di Percoto.
60. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 59 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
61. Per le finalità previste dal comma 59 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.5059 e del capitolo 5487 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario alla Parrocchia di San Martino V di Percoto per il rifacimento della copertura del fabbricato sede della scuola dell'infanzia".
62. I beneficiari di cui all'articolo 4, comma 95, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005), sono autorizzati all'utilizzo dei contributi regionali concessi ai sensi della medesima legge, nei limiti dell'importo concesso alla data del 31 dicembre 2010, per la realizzazione di interventi diversi da quelli finanziati, purché rientranti nelle tipologie di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2005, n. 230 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne), per la tutela della funzione sociale, educativa e di integrazione della famiglia garantita dalla scuola materna.
63. La domanda del soggetto beneficiario, corredata di una relazione illustrativa e del quadro economico del nuovo intervento, è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Previa deliberazione della Giunta regionale, la Direzione competente procede alla conferma del contributo nei limiti dell'importo concesso o alla relativa rideterminazione.
66. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali previste dall'articolo 287 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), l'attestato rilasciato dalla Regione dopo il superamento con esito positivo dell'esame finale del corso di formazione di cui all'articolo 287, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, tiene luogo del patentino di abilitazione di secondo grado previsto dallo stesso articolo.
70.
Gli oneri derivanti dall'articolo 4 della legge regionale 15/1988, come modificato dal comma 68, fanno carico all'unità di bilancio 6.2.1.5064 e al capitolo 5822 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, la cui denominazione è sostituita dalla seguente: << Sovvenzione annua al Consorzio per la Scuola mosaicisti del Friuli a sostegno dello svolgimento della sua attività didattica>>.

71. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Udine un contributo nella misura di cui al comma 73 per la realizzazione di iniziative nell'ambito del progetto Repubblica della Carnia 1944: le radici della libertà e della democrazia.
73. Per le finalità previste dal comma 71 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 6.3.1.1125 e del capitolo 1025 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Finanziamento all'Università degli Studi di Udine per la realizzazione di iniziative nell'ambito del progetto Repubblica della Carnia 1944: le radici della libertà e della democrazia".
75. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 della legge regionale 22/2010, come modificato dal comma 74, continuano a fare carico all'unità di bilancio 6.3.2.1126 e al capitolo 3332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
77. In caso di stipulazione di mutuo per l'intervento di cui al comma 76, il contributo è destinato alla copertura o alla riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi.
78. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 76 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione del progetto.
80. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fideiussoria in relazione al mutuo assistito dal contributo di cui al comma 76.
81. Per le finalità previste dal comma 76 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 46.800,71 euro annui a decorrere dall'anno 2011, con l'onere complessivo di 140.402,13 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2011 al 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.3.2.1126 e del capitolo 5959, di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Contributo a favore dell'Università degli Studi di Trieste per il recupero conservativo dell'immobile sito a Trieste, via Università n. 7". L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2014 al 2025 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
82. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 81 fanno carico all'unità di bilancio 10.5.2.1177 e al capitolo 1546 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
86. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 85 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del piano finanziario dell'intervento.
88. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fideiussoria in relazione al mutuo assistito dal finanziamento di cui al comma 85.
89. Per le finalità previste dal comma 85 è autorizzato un limite d'impegno ventennale di 110.817,45 euro annui a decorrere dall'anno 2011, con l'onere complessivo di 332.452,35 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2011 al 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.4.2.1128 e del capitolo 5466 di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Contributo alla Provincia Italiana Sacro Cuore degli Stimmatini per straordinaria manutenzione del convitto universitario Gaspare Bertoni di Udine". L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2014 al 2030 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
91. Gli eventuali oneri derivanti dall'articolo 8, comma 23, della legge regionale 2/2006, come modificato dal comma 90, continuano a fare carico all'unità di bilancio 6.4.1.1128 e al capitolo 5111 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
92. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario - Erdisu di Udine un contributo straordinario di 380.000 euro per i lavori di straordinaria manutenzione della Casa dello Studente di Udine, in corso di realizzazione.
94. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 92 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del piano finanziario dell'intervento. Sono ammesse a finanziamento le spese eventualmente sostenute prima della presentazione della domanda, entro i limiti di cui al comma 93.
96. Per le finalità previste dal comma 92 è autorizzata la spesa di 380.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 6.4.2.1128 e del capitolo 5480, di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo all'Erdisu di Udine per manutenzione straordinaria della Casa dello Studente di Udine".
98. Il contributo di cui al comma 97 è concesso a finanziamento delle attività non costituenti aiuti di Stato in conformità alla comunicazione 2006/C 323/01 della Commissione, del 30 dicembre 2006, relativa alla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.
100. Per le finalità previste dal comma 97 è autorizzata la spesa complessiva di 3 milioni di euro suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.5.2.1130 e del capitolo 1022 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Finanziamento a Sincrotrone Trieste società consortile per azioni per attività di ricerca, sviluppo sperimentale, innovazione e trasferimento tecnologico".
101. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Polo Tecnologico di Pordenone società consortile per azioni un contributo straordinario di 400.000 euro per le opere di completamento dei lavori di realizzazione della nuova sede del Polo tecnologico di Pordenone.
103. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 101 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del piano finanziario dell'intervento.
105. Per le finalità previste dal comma 101 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 6.5.2.3300 e del capitolo 5474 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Finanziamento al Polo Tecnologico di Pordenone per completamento nuova sede".
106. La Regione, ai fini dell'accrescimento della competitività del sistema economico del territorio regionale e dello sviluppo di collaborazioni pubblico-private nell'ambito della ricerca e dell'innovazione tecnologica, riconosce un particolare valore alla partecipazione degli enti locali regionali, ai soggetti gestori di parchi scientifici tecnologici nonché agli organismi di ricerca, come definiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, aventi sede in regione, anche se costituiti in forma di società di capitali.
111. Gli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Amministrazione regionale al nuovo soggetto giuridico di cui al comma 108, continuano a fare carico all'unità di bilancio 6.6.1.3304 e al capitolo 5556, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
112. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella G.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 33 da art. 9, comma 10, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
2 Parole soppresse al comma 36 da art. 9, comma 10, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
3 Comma 36 bis aggiunto da art. 9, comma 10, lettera c), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
4 Parole aggiunte al comma 41 da art. 9, comma 25, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
5 Comma 42 sostituito da art. 9, comma 25, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
6 Comma 48 sostituito da art. 9, comma 26, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
7 Parole sostituite al comma 49 da art. 9, comma 26, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
8 Parole sostituite al comma 50 da art. 9, comma 26, lettera c), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
9 Comma 51 abrogato da art. 9, comma 26, lettera d), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
10 Comma 52 abrogato da art. 9, comma 26, lettera d), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
11 Parole aggiunte al comma 97 da art. 9, comma 39, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
12 Comma 48 abrogato da art. 7, comma 45, lettera h), L. R. 14/2012 , con effetto dalla data di costituzione della Fondazione Scuola Merletti di Gorizia.
13 Comma 49 abrogato da art. 7, comma 45, lettera h), L. R. 14/2012 , con effetto dalla data di costituzione della Fondazione Scuola Merletti di Gorizia.
14 Comma 50 abrogato da art. 7, comma 45, lettera h), L. R. 14/2012 , con effetto dalla data di costituzione della Fondazione Scuola Merletti di Gorizia.
15 Parole aggiunte al comma 85 da art. 7, comma 79, L. R. 14/2012
16 Comma 83 abrogato da art. 44, comma 1, lettera i), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di costituzione dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), secondo quanto stabilito dall'art. 43, comma 5, della medesima L.R. 16/2012.
17 Comma 84 abrogato da art. 44, comma 1, lettera i), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di costituzione dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), secondo quanto stabilito dall'art. 43, comma 5, della medesima L.R. 16/2012.
18 Comma 90 abrogato da art. 44, comma 1, lettera i), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di costituzione dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), secondo quanto stabilito dall'art. 43, comma 5, della medesima L.R. 16/2012.
19 Comma 91 abrogato da art. 44, comma 1, lettera i), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di costituzione dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), secondo quanto stabilito dall'art. 43, comma 5, della medesima L.R. 16/2012.
20 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 217 del 18 luglio 2012 (pubblicata in G.U. 1a Serie speciale n. 37 dd. 19 settembre 2012), l'illegittimità costituzionale del comma 51 del presente articolo, in riferimento agli effetti da esso prodotti per il solo anno 2011.
21 Parole aggiunte al comma 30 da art. 310, comma 1, L. R. 26/2012
22 Comma 45 interpretato da art. 312, comma 1, L. R. 26/2012
23 La Fondazione Scuola Merletti di Gorizia è stata costituita in data 18/4/2013.
24 L'ARDISS è costituita dall'1 gennaio 2014, a seguito del DPReg. 19 marzo 2013 n. 50/Pres. (BUR 3/4/2013 n. 14) e del DPReg. 14 settembre 2013, n. 168/Pres. (BUR 25/9/2013, n. 39).
25 Comma 65 abrogato da art. 37, comma 1, lettera n), L. R. 27/2017
26 Comma 1 abrogato da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
27 Comma 2 abrogato da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
28 Comma 3 abrogato da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
29 Comma 4 abrogato da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
30 Comma 5 abrogato da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
31 Comma 6 abrogato da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
32 Comma 7 abrogato da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
33 Comma 8 abrogato da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
34 Comma 9 abrogato da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
35 Comma 10 abrogato da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
36 Comma 11 abrogato da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
37 Comma 12 abrogato da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
38 Comma 13 abrogato da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
39 Comma 14 abrogato da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
40 Comma 15 abrogato da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
41 Comma 18 abrogato da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
42 Comma 19 abrogato da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
43 Comma 20 abrogato da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
44 Comma 21 abrogato da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
45 Comma 22 abrogato da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
46 Comma 23 abrogato da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
47 Comma 16 abrogato da art. 56, comma 1, lettera nnn), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione della L.R. 10/2009.
48 Comma 17 abrogato da art. 56, comma 1, lettera nnn), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione della L.R. 10/2009.