Legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.
Art. 13
 (Finalità 12 - partite di giro; altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale) per autorizzazione a concedere in uso si intende il provvedimento di concessione o il contratto di locazione o affitto.
2. La Comunità montana del Torre, Natisone e Collio è autorizzata a confermare il contributo originario concesso al Comune di Pulfero per l'esecuzione di opere igienico-sanitarie ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1976, n. 68 (Interventi regionali nel settore delle opere igienico-sanitarie), nel testo vigente antecedentemente all'abrogazione disposta dall'articolo 31, comma 1, lettera b), della legge regionale 13/2005, previa istanza dell'ente, nonché a destinarlo ad altra opera qualora l'amministrazione comunale non abbia iniziato l'intervento, in conformità alle disposizioni fissate con il provvedimento di conferma del contributo.
6.
Il Fondo per la tutela dei corsi d'acqua e della laguna di Grado e Marano di cui all'articolo 55 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), e successive modifiche, è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Conseguentemente, in seguito alla presentazione della rendicontazione della gestione fuori bilancio entro tre mesi dalla data di soppressione, le disponibilità residue del Fondo sono riversate all'Amministrazione regionale comprensive degli interessi maturati alla data del versamento.

8. Le somme di cui al comma 6 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.94 e sul capitolo 1283 di nuova istituzione per memoria nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Entrate derivanti dalla soppressa gestione del Fondo speciale per la tutela dei corsi d'acqua e della laguna di Grado e Marano>>.
16.
Il Fondo speciale Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 3 della legge regionale 3/1998, e successive modifiche e integrazioni, è soppresso a decorrere dall'1 gennaio 2012. Conseguentemente, in seguito alla presentazione della rendicontazione della gestione fuori bilancio entro il 31 marzo 2012, le disponibilità residue del Fondo sono riversate all'Amministrazione regionale comprensive degli interessi maturati alla data del versamento.

(3)
18. Le entrate previste dal comma 16 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.94 e sul capitolo 1282 di nuova istituzione per memoria, a decorrere dall'anno 2012, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013, con la denominazione <<Entrate derivanti dalla soppressa gestione del Fondo speciale Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia>>.
19. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 17 fanno carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 e al capitolo 1282 di nuova istituzione per memoria, a decorrere dall'anno 2012, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013, con la denominazione <<Oneri derivanti dalla soppressa gestione del Fondo speciale Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia>>.
20. In via di interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 114, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), la costituzione dello speciale Fondo di dotazione ivi previsto deve intendersi quale fondo oggetto di contabilità separata ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato).
21. Fermo restando quanto disposto dai commi 6, 10 e 31, le gestioni fuori bilancio autorizzate con legge regionale sono ricondotte alle seguenti tipologie di cui all'articolo 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale):
b) gestioni le cui entrate derivino principalmente da contribuzioni regionali e da rientri:
d) gestioni autorizzate con legge regionale in relazione a esigenze specifiche e comprovate, qualora le caratteristiche dell'istruttoria e la natura del procedimento di spesa non siano compatibili con i meccanismi ordinari di erogazione della spesa pubblica:
25. Alla legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale) sono apportate le seguenti modifiche:
b)
dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
Art. 4 ter
 (Alienazione di beni sdemanializzati con superficie superiore a 5000 mq)
1. I beni sdemanializzati con superficie superiore a 5000 mq sono alienati mediante procedura di evidenza pubblica, previa autorizzazione della Giunta regionale.
2. Nelle more del procedimento di sdemanializzazione è autorizzata l'occupazione temporanea dei beni in relazione ai quali sia stata accertata la perdita di funzionalità idraulica, fino al rilascio del decreto di sdemanializzazione, subordinatamente al pagamento del canone di occupazione.
3. Successivamente all'autorizzazione alla vendita di cui al comma 1, il Servizio competente a gestire il patrimonio procede alla pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito informatico del Comune dove è ubicato il bene, di un avviso pubblico per l'individuazione di eventuali altri soggetti interessati all'acquisto del bene sdemanializzato, oltre all'originario richiedente.
4. Qualora pervengano una o più manifestazioni di interesse, il Servizio competente procede alla vendita mediante procedura di gara tra tutti i soggetti che hanno manifestato interesse; l'acquirente è individuato nel soggetto che ha presentato la miglior offerta in rialzo sul prezzo posto a base di gara.
5. Nel caso in cui non pervenga alcuna manifestazione di interesse, oltre alla originaria richiesta, la vendita è perfezionata dal Servizio competente a gestire il patrimonio mediante vendita diretta in favore del soggetto originario richiedente, al prezzo determinato applicando le tariffe e i parametri fissati nell'allegato A, secondo le modalità e le procedure stabilite con il regolamento regionale di cui all'articolo 4, comma 4.
6. Gli oneri relativi alla procedura di sdemanializzazione e successiva alienazione sostenuti dall'Amministrazione regionale, inclusi gli oneri per le operazioni tecnico-amministrative, sono posti ad esclusivo carico della parte acquirente.>>.

26. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 4 bis e 4 ter della legge regionale 17/2009, come rispettivamente sostituito dalla lettera a) e inseriti dalla lettera b) del comma 25, non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge in relazione ai quali sia già intervenuto il decreto di sdemanializzazione.
30. Al fine di semplificare i procedimenti e ridurre i costi amministrativi a carico di cittadini e imprese, il concessionario di beni del demanio marittimo non è tenuto a prestare la cauzione finalizzata al rispetto degli obblighi concessori qualora l'importo annuo del canone di concessione sia inferiore o uguale a 500 euro.
31.
Il Fondo regionale per i servizi forestali istituito dall'articolo 5, comma 113, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), e successive modifiche e integrazioni, è soppresso a decorrere dall'1 gennaio 2012. Conseguentemente, in seguito alla presentazione della rendicontazione della gestione fuori bilancio entro il 31 marzo 2012, le disponibilità residue del Fondo sono riversate all'Amministrazione regionale comprensive degli interessi maturati alla data del versamento.

33. Le entrate previste dal comma 31 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.91 e sul capitolo 1229 di nuova istituzione per memoria nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Entrate derivanti dalla soppressa gestione del fondo fuori bilancio del Centro servizi per le foreste e le attività della montagna (CeSFAM)>>.
34. A decorrere dalla data di cui al comma 31, gli oneri derivanti dalla gestione del patrimonio forestale e immobiliare di proprietà regionale disposti con le disponibilità del Fondo regionale per i servizi forestali fanno carico all'unità di bilancio 11.4.2.1192 e al capitolo 3115 di nuova istituzione per memoria nello stato di previsione di spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione <<Spese per il completamento della gestione del patrimonio forestale e immobiliare di proprietà regionale>>.
35. A decorrere dalla data di cui al comma 31, gli oneri derivanti dalla gestione del Centro servizi per le foreste e le attività della montagna, di cui all'articolo 5, comma 112, della legge regionale 4/2001, fanno carico all'unità di bilancio 2.1.1.5030 e al capitolo 3114 di nuova istituzione per memoria nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Spese per la gestione corrente delle foreste di proprietà regionale e del CeSFAM>>.
39. Per le finalità di cui alla legge regionale 29 ottobre 2010, n. 18 (Norme urgenti in materia di servizio pubblico televisivo) l'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare i fondi già impegnati nel corso dell'anno 2010 anche per la sottoscrizione di una convenzione per l'inserimento dei programmi della sede regionale Rai del Friuli Venezia Giulia nella trasmissione della Rete 3 del servizio pubblico radiotelevisivo attraverso la piattaforma satellitare TivuSat.
43. All'articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010) sono apportate le seguenti modifiche:
44. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella M
Note:
1 Comma 4 abrogato da art. 16, comma 28, L. R. 18/2011 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 47/1996, con effetto dall'1/1/2012.
2 Comma 24 abrogato da art. 16, comma 29, L. R. 18/2011 , a seguito dell'abrogazione degli articoli da 2 a 18, L.R. 14/2008, con effetto dall'1/1/2012.
3 Comma 16 interpretato da art. 13, comma 3, L. R. 14/2012
4 Comma 10 abrogato da art. 56, comma 1, lettera f), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
5 Comma 11 abrogato da art. 56, comma 1, lettera f), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
6 Comma 12 abrogato da art. 56, comma 1, lettera f), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
7 Comma 13 abrogato da art. 56, comma 1, lettera f), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
8 Comma 14 abrogato da art. 56, comma 1, lettera f), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
9 Comma 15 abrogato da art. 56, comma 1, lettera f), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
10 Comma 42 abrogato da art. 34, comma 1, lettera j), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
11 Lettera b) del comma 38 abrogata da art. 7, comma 5, L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 23, comma 1 ter e dell'art. 105, commi 2 e 4, L.R. 9/2007, con effetto dall'1/1/2016.
12 Lettera c) del comma 38 abrogata da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 105, commi 6 bis, 6 ter e 6 quater, L.R. 9/2007, con effetto dall'1/1/2016.
13 Comma 36 abrogato da art. 7, comma 8, L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
14 Con DGR 2379/2016 (B.U.R.21/12/2016, n. 51) è stata fissata la data del 22 dicembre 2016 come termine per il subentro dell'Ammistrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA.