Legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 9 bis aggiunto da art. 11, comma 11, lettera f), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
CAPO I
 PRINCIPI GENERALI
Art. 1
 (Finalità)
Note:
1 Parole soppresse al comma 2 da art. 11, comma 11, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 2
 (Ruolo della Regione)
1. La Regione, anche ai sensi dell'articolo 5 e nel rispetto dell'ordinamento comunitario e delle competenze dello Stato e in collaborazione con il sistema delle Autonomie locali, persegue il fine di assicurare a cittadini e imprese condizioni di sviluppo delle loro attività e relazioni, promuovendo le potenzialità delle ICT nella prestazione di servizi e nell'accessibilità e scambio di dati. In particolare:
a) cura la progettazione, l'organizzazione, lo sviluppo e la conduzione del sistema informativo e telematico regionale per le attività istituzionali;
b) pianifica le azioni e gli interventi necessari per lo sviluppo della società dell'informazione e programma le risorse finanziarie, assicurando l'efficienza e la qualità della spesa pubblica;
c) coordina il Sistema informativo integrato regionale (SIIR) per consentire l'interoperabilità e l'integrazione nella costituzione e fruizione delle informazioni per garantire il miglioramento dei servizi e dell'efficienza ed efficacia dei processi amministrativi;
d) cura il monitoraggio della diffusione e dello sviluppo delle ICT sul territorio regionale e valuta i risultati raggiunti;
e) pianifica, regolamenta e monitora l'interoperabilità e la sicurezza dei sistemi e delle reti pubbliche di propria competenza, anche definendo gli standard di riferimento;
f) promuove il riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione e l'uso del software libero o a codice sorgente aperto nell'ambito della normativa vigente e promuove forme di collaborazione con le altre amministrazioni pubbliche finalizzate allo sviluppo congiunto di iniziative nel settore ICT, mediante opportuni accordi o convenzioni;
g) nel rispetto delle competenze dello Stato, dell'ordinamento comunitario e dei principi in materia di concorrenza del Trattato CE, promuove a livello internazionale forme di collaborazione ed iniziative nel settore ICT;
h) promuove la ricerca scientifica e lo sviluppo del software per il SIIR favorendo la rimozione di barriere dovute a diversità di formati non standard nella realizzazione dei programmi e delle piattaforme, anche considerando l'impiego ottimale del software a sorgente aperta nella pubblica amministrazione;
h bis) promuove un approccio integrato alla sicurezza digitale sostenendo l'adozione di misure tecniche e organizzative coerenti con le politiche regionali di innovazione e gli standard internazionali di riferimento e contribuendo al rafforzamento complessivo della resilienza cibernetica del territorio regionale;
h ter) promuove la creazione di un ecosistema pubblico dell'intelligenza artificiale aperto alla collaborazione con enti, università, centri di ricerca e imprese, favorendo la diffusione di competenze, l'innovazione sostenibile e la crescita digitale del sistema regionale.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera f) del comma 1 da art. 10, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
2 Lettera h bis) del comma 1 aggiunta da art. 10, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
3 Lettera h ter) del comma 1 aggiunta da art. 10, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
CAPO II
 PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE TELEMATICHE, DELLE ICT E DELL'E-GOVERNMENT
Art. 3
1. Il Piano strategico triennale per lo sviluppo delle ICT, dell'e-government e delle infrastrutture telematiche, di seguito denominato Piano strategico triennale, è finalizzato alla realizzazione, completamento e sviluppo della rete regionale delle pubbliche amministrazioni del Friuli Venezia Giulia e allo sviluppo della rete telematica e del SIIR.
3. Il Piano strategico triennale è predisposto dalla Direzione centrale competente in materia di ICT ed e-government sulla base delle indicazioni fornite dalle Direzioni centrali competenti per le singole sezioni e di quelle espresse in sede di Cabina di regia di cui al comma 4 ed è approvato dalla Giunta regionale entro il 30 novembre di ogni anno precedente il triennio di riferimento su proposta dall'Assessore regionale competente in materia di ICT ed e-government, di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di sanità, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali.
4. La Direzione centrale competente in materia di ICT ed e-government coordina una Cabina di regia, alla quale partecipano la Direzione centrale competente in materia di sanità e Insiel SpA, con lo scopo di coordinare le attività finalizzate alla predisposizione del Piano strategico triennale e per il monitoraggio della sua attuazione. La Cabina di regia è integrata con la partecipazione di un esperto in materia di ICT ed e-government, designato dal Consiglio delle Autonomie locali, e da un esperto rappresentativo degli enti del Servizio sanitario regionale, designato dalla Direzione centrale competente in materia di sanità, che partecipano in relazione agli argomenti di rispettivo interesse e che restano in carica per tre anni e comunque fino all'approvazione definitiva del successivo Piano strategico triennale.
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 12, comma 25, lettera a), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
2 Articolo sostituito da art. 11, comma 11, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
CAPO III
 SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO REGIONALE
Art. 4
 (Sistema informativo integrato regionale)
1. Il SIIR è costituito dai sistemi informativi, telematici e tecnologici dei soggetti di cui al comma 5 e comprende il complesso delle basi di dati, dei servizi, delle procedure e dei servizi applicativi, nonché delle reti trasmissive dei medesimi ed è articolato in ragione dei settori di competenza dei singoli soggetti per le funzioni amministrative, gestionali e tecniche dei dati e dei servizi.
3. Per la realizzazione del software e delle basi dati rese disponibili agli enti facenti parte del SIIR sono utilizzati standards e protocolli tali da consentire l'integrazione verso le soluzioni offerte dal mercato, nonché la disponibilità, per il medesimo, del patrimonio informativo dell'ente nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Nell'ambito del SIIR è consentito solamente il riutilizzo di software sviluppato per conto della Pubblica Amministrazione ovvero software libero ovvero a codice sorgente aperto, fatto salvo il caso in cui la Regione, ai sensi della vigente disciplina in materia, non autorizzi il ricorso alla sottoscrizione di nuove licenze d'uso di tipo proprietario o al rinnovo di quelle esistenti.
5 bis. Il SIIR, per le prestazioni erogate per conto della Regione ed esclusivamente per le componenti tecnologiche e funzionali direttamente interessate, si può riferire anche ai medici di medicina generale, ai medici specialisti e ai pediatri di libera scelta convenzionati, alle strutture private sanitarie e sociosanitarie di cui all' articolo 50 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), e alle farmacie e alle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue aventi sede nel territorio regionale.
7. Gli oneri derivanti dallo svolgimento di attività informatiche, rientranti nelle finalità enunciate nell'articolo 1, finalizzate alla realizzazione di servizi non contemplati dal Repertorio di cui al comma 2 e di interesse comune all'Amministrazione regionale e agli enti di cui al comma 5, gravano pro quota sul bilancio delle rispettive amministrazioni.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 12, comma 25, lettera b), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
2 Comma 5 bis aggiunto da art. 5, comma 12, lettera a), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
3 Comma 6 sostituito da art. 5, comma 12, lettera b), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
4 Comma 7 bis aggiunto da art. 5, comma 12, lettera c), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
5 Parole aggiunte al comma 5 bis da art. 8, comma 70, L. R. 14/2016
6 Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 11, lettera c), numero 1), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
7 Lettera e bis) del comma 2 aggiunta da art. 11, comma 11, lettera c), numero 2), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
8 Parole aggiunte al comma 5 da art. 11, comma 11, lettera c), numero 3), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
9 Parole sostituite al comma 6 da art. 11, comma 11, lettera c), numero 4), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
10 Parole aggiunte al comma 3 da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
CAPO IV
 INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI SPA
Art. 5
 (Ruolo di Insiel Spa)
1 quater. Insiel SpA supporta la Regione nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche regionali volte a favorire l'adozione, lo sviluppo e l'utilizzo responsabile di tecnologie basate su intelligenza artificiale in coerenza con la normativa europea e nazionale vigente, ivi incluso il regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale), e con le linee guida emanate dalle competenti autorità. Insiel SpA assicura il supporto tecnico e metodologico necessario per l'adozione di soluzioni di intelligenza artificiale conformi ai principi di sicurezza, trasparenza, eticità e tutela dei diritti fondamentali, favorendone l'integrazione nei processi e nei servizi digitali del SIIR.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 12, comma 25, lettera c), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 11, lettera d), numero 1), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 11, comma 11, lettera d), numero 1), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
4 Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 11, lettera d), numero 2), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
5 Comma 1 sostituito da art. 10, comma 25, L. R. 7/2024
6 Comma 1 ter aggiunto da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
7 Comma 1 quater aggiunto da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
8 Comma 1 quinquies aggiunto da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
Art. 7
1. Il controllo analogo su Insiel SpA è esercitato nei modi stabiliti negli articoli da 16 a 19 della legge regionale n. 10/2012 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali).
Note:
1 Articolo sostituito da art. 27, comma 1, L. R. 10/2012
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 27, comma 1, L. R. 10/2012
Art. 9
5. Gli eventuali ulteriori soci di Insiel SpA disciplinano i rapporti relativi ai servizi resi direttamente dalla società e non compresi nel Repertorio di cui all'articolo 4 tramite autonomi disciplinari di servizio.
Note:
1 Comma 4 sostituito da art. 10, comma 15, L. R. 5/2013
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 11, comma 11, lettera e), numero 1), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
3 Parole soppresse al comma 2 da art. 11, comma 11, lettera e), numero 1), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
4 Comma 3 abrogato da art. 11, comma 11, lettera e), numero 2), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
5 Comma 3 bis aggiunto da art. 11, comma 11, lettera e), numero 3), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
6 Comma 4 sostituito da art. 11, comma 11, lettera e), numero 4), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
7 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 10, comma 26, lettera a), L. R. 7/2024
8 Comma 1 sostituito da art. 10, comma 26, lettera b), L. R. 7/2024
9 Comma 2 abrogato da art. 10, comma 26, lettera c), L. R. 7/2024
10 Comma 3 bis sostituito da art. 10, comma 26, lettera d), L. R. 7/2024
Art. 9 bis
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 11, comma 11, lettera f), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
2 Comma 1 abrogato da art. 10, comma 27, lettera a), L. R. 7/2024
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 27, lettera b), L. R. 7/2024
4 Parole aggiunte al comma 3 da art. 10, comma 27, lettera c), L. R. 7/2024
5 Parole soppresse al comma 4 da art. 10, comma 27, lettera d), numero 1), L. R. 7/2024
6 Parole aggiunte al comma 4 da art. 10, comma 27, lettera d), numero 2), L. R. 7/2024
7 Parole sostituite al comma 4 da art. 10, comma 27, lettera d), numero 3), L. R. 7/2024
8 Comma 3 bis aggiunto da art. 10, comma 1, lettera d), L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
CAPO V
 NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 10
 (Norme transitorie)
1. Sono confermati i rapporti di lavoro del personale assunto, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22 (Istituzione di un sistema informativo elettronico di interesse regionale e intervento a favore del Centro di calcolo dell'Università di Trieste), con contratto di lavoro di dirigente d'azienda industriale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge; è confermata, altresì, per detto personale la possibilità di essere preposto alla direzione di servizi dell'Amministrazione regionale.
Art. 11
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 27 aprile 1972, n. 22 (Istituzione di un sistema informativo elettronico di interesse regionale e intervento a favore del Centro di calcolo dell'Università di Trieste), nonché l'articolo 82 della legge regionale 4/1991, gli articoli 42 e 43 della legge regionale 8/1991, l'articolo 14 della legge regionale 26/2001, l'articolo 6, comma 28, della legge regionale 20/2002 e l'articolo 6, comma 2, della legge regionale 12/2003, modificativi della legge stessa;
b) la legge regionale 14 aprile 1983, n. 26 (Sottoscrizione da parte della Regione di azioni di nuova emissione della società Informatica Friuli - Venezia Giulia SpA);
d) gli articoli 2 e 5 della legge regionale 7 agosto 1985, n. 31 (Interventi per il potenziamento e lo sviluppo delle attività nel settore dell'informatica nel Friuli - Venezia Giulia);
h) la legge regionale 5 aprile 2007, n. 6 (Norme per l'apertura a investitori privati del capitale sociale di Insiel SpA), nonché l'articolo 1 della legge regionale 19/2007 modificativo della legge stessa;
i) l'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 2010, n. 8 (Norme urgenti in materia di società partecipate dalla Regione, nonché concernenti il Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale, attività commerciali e interventi a favore del Porto di Trieste), nonché l'articolo 28 della legge regionale 17/2010 modificativo dell'articolo stesso.