Legge regionale 08 aprile 2011, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2014

Disposizioni relative all'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 2 bis aggiunto da art. 2, comma 2, lettera b), L. R. 6/2013
2 Articolo 11 bis aggiunto da art. 2, comma 2, lettera e), L. R. 6/2013
3 Articolo 2 .1 aggiunto da art. 2, comma 26, lettera a), L. R. 15/2014
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce il ruolo della biodiversità e dei sottesi valori ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi e paesaggistici, nonché la sua importanza per l'evoluzione e la conservazione dei sistemi vitali della biosfera.
3. Nell'ambito della potestà legislativa riconosciuta dall'articolo 4, primo comma, numero 2), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statutospeciale della Regione Friuli - Venezia Giulia), e dei principi di cui ai commi 1 e 2, con la presente legge la Regione, al fine di salvaguardare le colture agricole da possibili commistioni da organismi geneticamente modificati (OGM), dà attuazione all'articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio.
Art. 2
1. Al fine di evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche, con regolamento regionale, sono approvate le misure di cui alla raccomandazione della Commissione europea del 13 luglio 2010 recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche.
2. Le misure di cui al comma 1 tengono conto, in particolare, dei seguenti fattori: le condizioni naturali, le condizioni climatiche che influenzano l'attività degli impollinatori e la dispersione di polline attraverso l'aria, la topografia, i modelli produttivi, le strutture aziendali comprese le strutture circostanti e i sistemi di rotazione delle colture.
4. Al fine di evitare la potenziale perdita di reddito da parte dei produttori biologici e di specifiche tipologie di produttori convenzionali, nonché al fine di tutelare particolari tipi di produzioni, le misure di cui al comma 1 possono prevedere il raggiungimento di livelli di commistione inferiori allo 0,9 per cento.
5. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere il pagamento di una tariffa, proporzionale alla superficie coltivata, finalizzata a copertura forfettaria dei costi sostenuti dall'ERSA per gli accertamenti tramite campioni nei terreni di cui all'articolo 7, comma 1.
6. Il regolamento di cui al comma 1 è approvato in via preliminare dalla Giunta regionale sentito il tavolo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, ed è comunicato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 8 e 9 della direttiva 98/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. Il regolamento è emanato a seguito della conclusione dell'esame da parte della Commissione europea.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 2, comma 2, lettera a), L. R. 6/2013
Art. 2 bis
1. Nel territorio regionale possono essere effettuate emissioni di OGM a fini sperimentali purché autorizzate, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 (Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati), al fine di impedire il rilascio e la diffusione di materiale genetico modificato e la conseguente commistione delle colture convenzionali e biologiche.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 2, lettera b), L. R. 6/2013
Art. 10
 (Modifiche alle leggi regionali 21/2000 e 21/2002)
1.
Alla legge regionale 22 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle << Strade del vino>>), sono apportate le seguenti modifiche:

b)   ( ABROGATA )
2.
L'articolo 12 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità), è abrogato.

Note:
1 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 22, comma 1, L. R. 11/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 13, L.R. 21/2000.