Legge regionale 18 marzo 2011 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di telecomunicazioni.

Art. 37

(Inventario informatico regionale dei cavidotti per telecomunicazioni)

1. In attuazione degli orientamenti comunitari e della AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) la Regione cura e implementa un inventario informatico regionale delle infrastrutture costituite dai cavidotti per sistemi cablati di telecomunicazioni in banda larga.

2. La tenuta e l'aggiornamento dell'inventario di cui al comma 1 sono affidati alla struttura regionale competente in materia di infrastrutture per telecomunicazioni e possono anche essere affidati alla società regionale interamente controllata Insiel SpA.

3. L'inventario di cui al comma 1 contiene:

a) l'insieme delle infrastrutture costituite dai cavidotti e dei relativi pozzetti di giunzione e derivazione presenti sul territorio regionale atti a ospitare le reti a fibre ottiche per telecomunicazioni in banda larga che siano realizzate, totalmente o parzialmente, con finanziamenti pubblici, dai soggetti di cui all'articolo 36, comma 1;

b) i dati geografici dei tracciati delle infrastrutture di cui alla lettera a) necessari a localizzarle;

c) i dati tecnici e dimensionali relativi alle infrastrutture di cui alla lettera a);

d) i dati relativi alla proprietà dei cavidotti.

4. Il regolamento di cui all'articolo 32 può prevedere specifiche disposizioni relative alla tenuta e all'aggiornamento dell'inventario.

4 bis. Apposita sezione evidenzia le infrastrutture di proprietà regionale di cui all'articolo 33, comma 1, contenute comunque nell'inventario. In detta sezione vengono anche ricompresi tutti gli altri beni, di proprietà regionale, afferenti l'infrastruttura. In considerazione dell'atipicità dei beni di proprietà regionale oggetto di tale inventariamento, con apposito regolamento, ovvero con il regolamento previsto all'articolo 16, comma 40, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), si provvede a dettare norme applicative per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma e all'articolo 33, comma 3, riguardanti la tenuta e i contenuti di tale sezione inventariale, la vigilanza e ogni altro aspetto attinente, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa afferibile ai beni di proprietà regionale, e in coordinamento con la loro valorizzazione e rappresentazione nel conto patrimoniale. Tutte le attività di cui al capo IV della presente legge, compresi gli atti collegati, possono essere svolte anche nelle more della predisposizione del regolamento di cui al presente comma.

(1)(3)

5. Le informazioni relative all'inventario sono pubblicate sul portale internet della Regione a disposizione dei soggetti pubblici e privati interessati. Con regolamento possono essere determinati quali informazioni dell'inventario, anche con particolare riguardo alla sezione di cui al comma 4 bis, non possono essere pubblicate ai sensi del periodo precedente.

(2)(4)

6. I soggetti di cui all'articolo 36, comma 1, trasmettono alla struttura regionale competente in materia di infrastrutture per telecomunicazioni, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i dati di cui al comma 2 relativi alle infrastrutture già realizzate necessari all'implementazione dell'inventario. Successivamente trasmettono i medesimi dati entro novanta giorni dalla fine dei lavori relativi a ogni nuova infrastruttura.

Note:

Comma 4 bis aggiunto da art. 13, comma 9, lettera b), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.

Parole aggiunte al comma 5 da art. 13, comma 9, lettera c), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.

Comma 4 bis sostituito da art. 23, comma 1, L. R. 13/2014

Comma 5 sostituito da art. 23, comma 2, L. R. 13/2014