Legge regionale 18 marzo 2011 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di telecomunicazioni.

Art. 21

(Disposizioni specifiche per impianti mobili per telefonia mobile)

1. L'installazione e l'attivazione degli impianti mobili per telefonia mobile, necessari per eventi straordinari, è soggetta a comunicazione preventiva inviata al Comune e all'ARPA, corredata di una descrizione delle caratteristiche tecniche dell'impianto e di una certificazione dell'operatore attestante la conformità dell'impianto ai limiti di cui alla legge 36/2001, e successive modificazioni. Entro novanta giorni dall'attivazione dell'impianto mobile deve essere comunicata al Comune la sua avvenuta dismissione.