Legge regionale 18 marzo 2011 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di telecomunicazioni.

Art. 13

(Norme transitorie)

1. Fino all'approvazione di nuovi piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva e sonora in tecnica analogica e digitale, sui quali sia stata raggiunta l'intesa di cui all'articolo 7, rimane in ogni caso in vigore il Piano regionale per la radiodiffusione televisiva approvato con decreto del Presidente della Regione 19 febbraio 2001, n. 45, come modificato e integrato dall'atto di intesa, approvato con deliberazione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) 10 dicembre 2002, n. 358 (Variazione al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), per la radiodiffusione televisiva in tecnica analogica.

2. In relazione alla radiodiffusione sonora e alla radiodiffusione televisiva in tecnica digitale restano ferme le previsioni di piano relative alle intese approvate rispettivamente con deliberazione AGCOM 26 settembre 2002, n. 249 (Approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale (PNAF DAB - T)), con deliberazione AGCOM 29 gennaio 2003, n. 15 (Approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF - DVB)), e con deliberazione AGCOM 12 novembre 2003, n. 399 (Approvazione del piano nazionale integrato di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF - DVB - T)).

3. Le autorizzazioni relative agli impianti individuati nelle localizzazioni previste dal Piano di cui ai commi 1 e 2, nonché quelle relative a eventuali impianti previsti fuori dal Piano stesso, sono rilasciate con le modalità di cui agli articoli 8 e 9.